Dopo aver introdotto il super green pass in Italia e le sue conseguenti normative, da mercoledรฌ 15 dicembre 2021 cambia ancora il quadro normativo. La novitร non riguarda ulteriori differenze tra green pass base e super, ma l’estensione obbligatoria della terza doseย di vaccino per alcune categorie di lavoratori.
Nel decreto legge del super green pass, il nยฐ 172/2021 si legge: “La vaccinazione costituisceย requisito essenziale per lโesercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Senza vaccino cโรจ la sospensione dallโattivitร e non รจ previsto il pagamento dello stipendio“.
Le categorie coinvolte
L’obbligo vaccinale non viene esteso a tutti i lavoratori, ma ad alcune specifiche categorie. Si tratta di personale amministrativo della sanitร , operatori sanitari e Rsa; docenti e personale amministrativo della scuola; personale ATA;ย militariย e forze di polizia;ย personale del soccorso pubblico; ย personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivitร lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Sul tema scolastico, il Ministero dellโIstruzione ha inviato una nota a tutti gli uffici scolastici regionali per chiarire i termini dellโobbligo vaccinale che vale per “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per lโinfanzia, dei centri provinciali per lโistruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore“.
Sarร possibile andare a lavoro solo dopo aver fatto le due dosi di vaccino, aspettando per la terza dose secondo le validitร previste. Lโobbligo non riguarda il personale delle mense, delle pulizie e quello impiegato nelle attivitร di ampliamento dellโofferta formativa o chi opera a supporto dellโinclusione scolastica.
Chi รจ esente
La normativa non cambia per chi รจ giร esente dall’obbligo vaccinale. Il provvedimento del Ministero chiarisce che il vaccino non puรฒ essere somministrato “solo in caso diย accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale“.