Nuove linee guida in merito allo smart working nella Pa presentate oggi dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Tuttavia, l’Amministrazione Pubblica che vuole fare smart working deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” ma anche “un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza”.
Nell’attività di smart working non si potrà usare la propria connessione privata che si ha a casa ma sarà l’ufficio a fornire al lavoratore una connessione stabile. “Si deve fornire il lavoratore – si legge – di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione internet fornita dal datore di lavoro”. Quindi deve essere assicurata “l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile. In nessun caso – si legge – può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio”.
Inoltre, nelle linee guida si legge anche che il lavoratore avrà diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore, per permettere la giusta ripresa delle energie psicofisiche. Il documento ricorda che la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL.
Inoltre, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104. “Nelle giornate in cui si fa smart working – si chiarisce “non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio”.
Inoltre, in caso di probelmatiche di natura tecnica/informatica e di compromissione dell’attività lavorativa, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio datore. Tuttavia, se tali problematiche dovessero persistere, il datore può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.