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Riscatto laurea ai fini pensionistici: via libera anche per i bancari

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Arriva il via libera al riscatto della laurea e alla ricongiunzione dei periodi contributivi anche per i bancari.

È stata pubblicata di recente una circolare dell’Inps che rende operativo l’esercizio, da parte dei datori di lavoro, ossia delle banche, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Stando alla circolare dell’Inps relativa al riscatto/ricongiunzione (in cui il riscatto laurea assume rilievo principale), l’esercizio è previsto limitatamente al triennio 2017-2019 e le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019. Le banche dovranno, pertanto, presentarle almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

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La disposizione si inserisce nel quadro delle misure di agevolazione all’esodo del lavoratore e ha come destinatari coloro che si trovano a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere a operazioni di riscatto e/o ricongiunzione, sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Sia il riscatto che la ricongiunzione potrebbero far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

Ricordiamo che il riscatto della laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto della laurea è valido a condizione che l’interessato abbia quindi conseguito il titolo di studio. Tale facoltà è, tuttavia, esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
  • essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Negli ultimi anni sono nate numerose campagne in favore del riscatto della laurea affinché possa essere reso gratuito, e varie volte la politica ed il Governo hanno sostenuto di impegnarsi in tale direzioni, eppure ancora oggi nulla di concreto è stato fatto per migliorare tale istituto all’interno del sistema previdenziale.


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