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Mascherina al chiuso, dove resta obbligatoria e dove no? Le nuove regole

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Mascherine al chiuso: da qualche ora le regole in merito sono cambiate. Ecco dove restano obbligatorie e dove, invece, vengono soltanto raccomandate.

Mascherine al chiuso : le regole in merito cambiano con un’ultima ordinanza, a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza. Da ieri, 1° maggio, sono scattate nuove disposizioni in merito, a cui gli italiano dovranno attenersi. Ecco cosa è previsto almeno fino al prossimo 15 giugno 2022.

Mascherine al chiuso: dove restano obbligatorie?

Non è ancora possibile riporre definitivamente nel cassetto le mascherine FFP2. Fino al 15 giugno, queste resteranno obbligatorie in determinati casi. Ecco quali:

  • per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e spostarsi con questi:
  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti volti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per assistere a spettacoli aperti al pubblico organizzati al chiuso, ovvero in:
  1. sale teatrali;
  2. sale da concerto;
  3. sale cinematografiche;
  4. locali di intrattenimento e musica dal vivo.
  • per prender parte ad eventi e competizioni sportive organizzate al chiuso.

Si esplicita che l’obbligo di utilizzo di mascherina permane anche per chi lavora o accede a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

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Mascherine al chiuso: in quali casi decade l’obbligo?

In altri luoghi e casi, invece, l’obbligo di mascherina è stato sostituito da una semplice raccomandazione. Questa varrà, in particolare, per i seguenti ambienti al chiuso pubblici o aperti al pubblico:

  • bar e ristoranti;
  • negozi e centri commerciali;
  • parrucchieri e estetisti;
  • uffici pubblici;
  • banche;
  • poste;
  • musei;
  • discoteche.


Mascherine al chiuso: le eccezioni

Andrà, infine, ricordato che la mascherina non è obbligatoria per:

  • i bambini con meno di sei anni;
  • i soggetti che presentano patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, oltre che quelli che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • le persone impegnati in un’attività sportiva.