Bonus affitto giovani: la Legge di Bilancio 2022 introduce diverse rilevanti novità e alcune di queste riguardano le agevolazioni riservate a chi ha pochi anni ma tanta voglia di essere indipendente. Di seguito i nuovi dettagli sul bonus riservato ora agli under 31, illustrati dalla circolare 9/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
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Le novità
Grazie alla Legge di Bilancio 2022, da quest’anno agli under 31 è riservata la possibilità di usufruire del bonus affitto anche per contratti di locazione relativi a una sola porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza, dunque ad una singola stanza per esempio.
Ma le novità non sono finite qui. Eccole qui riepilogate di seguito:
- il limite di età per beneficiare del bonus passa da 30 a 31 anni non compiuti;
- lo sconto fiscale può ora coprire fino al 20% dell’ammontare del canone di locazione, fino a un importo massimo di 2.000 euro;
- prevista l’estensione del bonus da tre a quattro anni di durata contrattuale;
I nuovi requisiti
Inoltrando apposita domanda sarà possibile far proprio il bonus sotto forma di credito di imposta. Si esplicita che l’agevolazione viene corrisposta sotto forma di detrazione IRPEF, che potrà essere fruita tramite la dichiarazione dei redditi.
Andrà, inoltre, precisato che la detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro verrà riconosciuta dall’anno d’imposta 2022 soltanto ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 (non compiuti, come già anticipato) che presentino un reddito non superiore a 15.493,71 euro.
Se superiore a 991,60 euro, la detrazione corrisponde al già citato 20% dell’ammontare del canone di locazione, con un tetto massimo di 2.000 euro.
Gli immobili ammessi
Il bonus affitto è legato alla residenza principale del giovane che lo richiede. Ciò significa che l’interessato all’agevolazione è tenuto a stipulare un contratto di affitto con un proprietario di casa sulla prima abitazione. I giovani che vivono in case di famiglia non potranno richiedere il sostegno in questione.
La detrazione vige per qualsiasi genere di immobile, eccetto che per:
- gli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A79, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina relativi agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile;
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sui quali si applica la relativa normativa vigente, statale o regionale;
- gli alloggi volti a scopi turistici.