Negli scorsi giorni si è parlato di cessione del credito e sconto in fattura in merito al bonus mobili: tale possibilità, nelle scorse ore è stata bocciata. Di seguito, i dettagli.
Cessione credito e sconto fattura
Secondo l’art. 121 del Decreto Sostegni, è possibile usufruire di una serie di detrazioni (quali, ad esempio, ecobonus, bonus facciate e sismabonus) in due differenti modi:
- tramite uno sconto in fattura (che può essere anticipato dal fornitore);
- attraverso la cessione del credito di imposta (anche a istituti di credito) e per monetizzare il bonus;
Con un emendamento al Decreto Sostegni, ciò avrebbe dovuto essere valido anche per il bonus mobili. Va ricordato, in effetti, che questo fino ad ora è recuperabile solamente tramite detrazione in dieci anni in sede di dichiarazione dei redditi. Con tale modifica il bonus sarebbe divenuto cedibile o scontabile in maniera immediata ed il contribuente avrebbe avuto la possibilità di recuperarlo in un’unica soluzione e rapidamente.
Tuttavia, nelle scorse ore il Senato ha bocciato l’emendamento in questione: ciò significa che tale incentivo, insieme con l’incentivo per la sistemazione di terrazze e giardini, non potrà usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Come funziona il bonus
Il bonus mobili si articola su un meccanismo scalare: se i lavori sono incominciati nel 2019, gli acquisti saranno agevolati e concessi fino al termine del 2020; se sono incominciati nel 2018 saranno validi fino al 2019, e così via secondo tale meccanismo. Dunque, ciò significa che “un contribuente che ha avviato un intervento edilizio entro il 31 dicembre 2019 oggi è fuori dal campo di applicazione del bonus mobili, ma potrà usufruire dell’agevolazione per gli interventi nuovi avviati da ora alla fine dell’anno”.
Va ricordato che l’agevolazione relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici appare strettamente legata ad operazioni di ristrutturazione. Nel momento in cui si da avvio all’intervento di ristrutturazione, i pagamenti al mobilificio possono precedere quelli all’imprese edile. Ma può avvenire anche il contrario.
Infine, andrà precisato che il limite di spesa non deve superare i 16mila euro.