A causa dell’emergenza Coronavirus, la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) ha prorogato il termine di presentazione delle indennità per ottenere il sussidio di disoccupazione per l’anno 2020 a tutti coloro che hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa. Il numero di giorni concessi è aumentato da 68 a 128 dalla data di cessazione dell ‘attività lavorativa.
Tuttavia, le modalità per ottenere il sussidio di disoccupazione non cambiano, e prevedono, in via preliminare, che la cessazione lavorativa derivi da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Le condizioni previste possono essere sia oggettive, in relazione alle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro, sia soggettive, in relazione all‘anzianità contributiva ed effettiva del tipo di lavoro.
La Naspi è concessa in caso di licenziamento per giusta causa, ovvero in casi di: mancato pagamento o versamento dei contributi statali, modificazioni in peggio delle mansioni lavorative, mobbing e rifiuto del trasferimento non giustificato. Anche le madri lavoratrici possono usufruire di questo beneficio. Inoltre, le interruzioni lavorative avvenute in seguito a risoluzioni consensuali, non prevedono che il neo-disoccupato usufruisca della Naspi, a meno che un licenziamento di questo tipo non avvenga in seguito ad una visita dell’ispettorato all’azienda. Se quest’ultimo ritiene che ci siano delle valide motivazioni di licenziamento, allora il disoccupato potrà usufruire della Naspi.
Per quanto riguarda le condizioni soggettive per la cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto deve aver accumulato 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il periodo di disoccupazione per ottenere la Naspi. Inoltre, egli deve aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’interruzione lavorativa.
L’indennità mensile concessa dalla Naspi corrisponde al 75% della retribuzione, fino ad un massimo di 1.335,40 euro. Nel caso in cui questa superasse la cifra indicata, la differenza viene aggiunta calcolando un incremento del 25% pari al differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo stesso.
La Naspi è concessa mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni del lavoratore, per una durata massima di 24 mesi. Prevede, inoltre, un abbassamento del 3% dell’importo concesso nei mesi previsti.
Secondo la procedura originaria, il lavoratore doveva inviare in modalità telematica la richiesta di disoccupazione entro 68 giorni dall’ultima cessazione lavorativa. Invece, in base al nuovo provvedimento, egli è più agevolato in quanto può usufruire di 60 giorni in più come prolungamento della scadenza della richiesta.