Avrebbero potuto partecipare a quel concorso, se non fosse stato per il requisito che richiedeva un voto di laurea minimo (105/110). I due ingegneri che si sono ritrovati in questa situazione hanno presentato un ricorso, che, una volta accolto, ha portato all’annullamento del bando che prevedeva il voto minimo.
Secondo quanto emerge dalla sentenza 2112/19, pubblicata dalla terza sezione del Tar Lazio, il voto della laurea รจ un criterio “non attendibile”, in quanto la valutazione dei docenti all’esito del percorso universitario dipende da vari fattori, tra cui il tipo di diploma conseguito e l’Ateneo che lo rilascia.
Infatti fissare un punteggio minimo equivale a introdurre un requisito ulteriore, mentre il secondo comma dell’articolo che regola la materia stabilisce che altri paletti possono essere messi soltanto quando si ricercano particolari profili. Per giustificare, quindi, lo sbarramento preselettivo del voto minimo, l’ente deve fornire un’adeguata motivazione per derogare alla regola generale.
Viene meno allora lo sbarramento fissato a quota 105, perchรฉ la deroga non puรฒ essere fondata solo sulla volontร dell’ente di ridurre il numero dei partecipanti al concorso. L’obiettivo predeterminato di preparazione culturale dei concorrenti, che esclude coloro che hanno avuto una carriera universitaria meno brillante, viene bocciato in quanto determinato da un indice come il voto che puรฒ dipendere da un alto numero di variabili.