IVA 2025: Una scadenza fiscale che nessuno può ignorare. Dicembre, si sa, è uno dei mesi più frenetici dell’anno: tra chiusure contabili, festività imminenti e corse contro il tempo, per chi ha una partita IVA c’è una data che va assolutamente segnata in agenda, come evidenziato nell’articolo Scadenze fiscali 2025: dal saldo Imu all’acconto IVA, tutte le date utili.
Stiamo parlando del 29 dicembre 2025, termine ultimo per versare l’acconto IVA relativo al prossimo anno. Una scadenza che può sembrare tecnica, ma che incide in modo diretto sulla liquidità di imprese, professionisti e attività commerciali.
Poiché il 27 dicembre cade di domenica, l’appuntamento fiscale slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile. E chi è in regime ordinario non può permettersi di ignorarlo: l’acconto IVA rappresenta un anticipo obbligatorio dell’imposta che sarà effettivamente dovuta nell’ultimo periodo dell’anno.
Chi è obbligato a pagare l’acconto IVA 2025
L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA in regime ordinario, specialmente coloro che liquidano l’imposta:
- mensilmente,
- trimestralmente, sia con regime ordinario che speciale.
Sono invece completamente esclusi i contribuenti in regime forfettario, che non applicano l’IVA e quindi non sono tenuti a versare alcun acconto.
Per la platea interessata, l’acconto rappresenta un versamento anticipato che permette allo Stato di incassare parte dell’imposta prima della chiusura dell’anno. Un meccanismo che può sembrare oneroso, ma che se gestito con intelligenza può ridurre l’impatto sul bilancio di dicembre.
Come si calcola l’acconto IVA: i tre metodi disponibili
Una delle particolarità dell’acconto IVA 2025 è che il contribuente può scegliere il metodo di calcolo più favorevole. Questo consente di ottimizzare i costi, specialmente se nel 2025 l’attività ha registrato un calo del volume d’affari o variazioni nell’operatività.
1. Metodo storico; Il più utilizzato
È la strada più semplice e immediata. Il contribuente verserà l’88% dell’IVA dovuta per lo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significa:
- per i mensili; 88% dell’IVA di dicembre dell’anno precedente;
- per i trimestrali ordinari; 88% del debito risultante dalla dichiarazione IVA;
- per i trimestrali speciali; 88% del debito del quarto trimestre precedente.
È la soluzione preferita da chi ha registrato volumi di attività simili a quelli dell’anno scorso.
2. Metodo previsionale; Per chi prevede un debito inferiore
Si basa su una stima ragionata dell’IVA che si ritiene sarà dovuta per il periodo finale dell’anno in corso.
È utile, ad esempio:
- se i ricavi sono diminuiti,
- se alcune operazioni non si sono verificate,
- o se l’attività ha avuto un calo fisiologico a fine anno.
Permette di evitare versamenti eccessivi, ma richiede precisione: se il debito stimato risulterà troppo basso, il rischio è quello di incorrere in sanzioni.
3. Metodo analitico; Per chi vuole una fotografia fedele della situazione
Il più accurato, ma anche il più impegnativo. Consiste nel calcolare l’IVA effettivamente a debito fino al 20 dicembre:
- per i mensili; registrazioni dal 1° al 20 dicembre;
- per i trimestrali; registrazioni dal 1° ottobre al 20 dicembre.
L’acconto corrisponde al 100% dell’IVA a debito risultante da questa mini liquidazione anticipata.
È l’opzione ideale per chi ha movimenti ridotti rispetto agli anni precedenti.
Come pagare: F24 e codici tributo
Il pagamento deve essere effettuato solo tramite F24 telematico, attraverso:
- F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate,
- home banking bancario o postale,
- intermediari abilitati (commercialisti, CAF),
- agenti della riscossione convenzionati.
È possibile compensare l’IVA dovuta con eventuali crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale.
I codici tributo sono:
- 6013; contribuenti mensili
- 6035; contribuenti trimestrali
Chi è esonerato dal versamento dell’acconto IVA
Non tutti devono versare l’acconto. Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA 2025:
- contribuenti con debito inferiore a 103,29 euro;
- chi non dispone dei dati storici o previsionali per il calcolo;
- soggetti che nell’anno hanno registrato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette;
- produttori agricoli in regime speciale;
- operatori di spettacoli e giochi;
- associazioni sportive dilettantistiche, proloco ed enti non commerciali agevolati;
- raccoglitori e rivenditori di rottami, vetro, cascami, carta e materiali simili;
- imprenditori che hanno affittato l’unica azienda entro le scadenze previste e non svolgono altre attività imponibili.
Un elenco ampio, che conferma come l’acconto IVA non sia un adempimento universale ma mirato a chi svolge attività imponibili continuative.













