Novità per i lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19. Le prestazioni erogate dall’Inps a sostegno dei lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta a causa delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del virus sono state estese, aumentando così il numero dei possibili beneficiari.
Con il “decreto liquidità” aumentano i soggetti che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, e all’assegno ordinario, con causale COVID. Il provvedimento ha esteso infatti tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
La cassa integrazione ordinaria Covid-19 può essere erogata come quella normale, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore. Inoltre, sono stati aboliti il pagamento del contributo addizionale e i normali limiti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili, il tutto per garantire la massima fruizione delle integrazioni salariali.
Non è necessario, inoltre, che i lavoratori abbiano un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo, basta che risultino dipendenti alla data del 17 marzo 2020.
Possono richiedere la cassa integrazione le seguenti categorie di aziende:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro, eccetto quelle elencate nel Decreto;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.