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Coronavirus, Conte chiude l’Italia: il testo del nuovo decreto

IlĀ Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misureĀ in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIĀ 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Ā«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19Ā» e, in particolare, lā€™articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante ā€œDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellā€™emergenza epidemiologica da COVID-19ā€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ā€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19ā€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1Ā° marzo 2020, recante ā€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellā€™emergenza epidemiologica da COVID-19ā€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1Ā° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ā€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullā€™intero territorio nazionaleā€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ā€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19ā€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellā€™8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ā€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020ā€;

Considerato che lā€™Organizzazione mondiale della sanitĆ  il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lā€™epidemia da COVID-19 unā€™emergenza di sanitĆ  pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale ĆØ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sullā€™intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e lā€™interessamento di piĆ¹ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitĆ  nellā€™attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchĆ© i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivitĆ  culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonchĆ© sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sullā€™intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sullā€™intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attivitĆ  commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitĆ  di vendita di generi alimentari e di prima necessitĆ  individuate nellā€™allegato 1, sia nellā€™ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nellā€™ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchĆ© sia consentito lā€™accesso alle sole predette attivitĆ . Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitĆ  svolta, i mercati, salvo le attivitĆ  dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attivitĆ  dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lā€™attivitĆ  di confezionamento che di trasporto. Restano, altresƬ, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e allā€™interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attivitĆ  inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nellā€™allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchĆ© lā€™attivitĆ  del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui allā€™articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, puĆ² disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere lā€™emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puĆ² disporre, al fine di contenere lā€™emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dallā€™articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dellā€™8 marzo 2020 e fatte salve le attivitĆ  strettamente funzionali alla gestione dellā€™emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivitĆ  indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attivitĆ  produttive e alle attivitĆ  professionali si raccomanda che:
    1. Ā sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalitĆ  di lavoro agile per le attivitĆ  che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitĆ  a distanza;
    2. Ā siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchĆ© gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. Ā siano sospese le attivitĆ  dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. Ā assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. Ā siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  8. per le sole attivitĆ  produttive si raccomanda altresƬ che siano limitati al massimo gli spostamenti allā€™interno dei siti e contingentato lā€™accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nellā€™ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivitĆ  produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attivitĆ  non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalitĆ  di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al Ā decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
AttivitĆ  delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivitĆ  connesse