A tre mesi e mezzo circa dalla norma con cui il bonus “Garanzia Giovani 2019” veniva prorogato per tutto il 2019, l’INPS ha pubblicato una circolare con cui, di fatto, i datori di lavoro possono accedere al beneficio; secondo la circolare, da questo momento in poi esso potrร essere richiesto anche da tutte le imprese che hanno assunto nei giorni precedenti, vale a dire dal 1 gennaio al 16 aprile 2019. Il bonus del Programma Garanzia Giovani ย si rivolge ai datori di lavoro che vi hanno aderito; nello specifico, coloro che assumono giovani tra i 16 e 29 anni, a condizione che essi non siano giร occupati o impegnati in percorsi di istruzione o formazione. Il Bonus in questione รจ pari alla contribuzione previdenziale, da cui si escludono gli importi dovuti all’INAIL. ย L’importo viene comunque ripartito in dodici mensilitร ed il massimo riconosciuto, annualmente, รจ di 8060,00 euro.
La circolare che sblocca il Bonus Garanzia Giovani, presente anche sul sito INPS, รจ la n.54 del 17/04/2019; poco prima un altro documento, il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (28/12/2018) aveva stabilito che l’incentivo poteva essere esteso per tutta la durata del 2019. Per godere del Bonus, i datori di lavoro dovranno assumere a tempo indeterminato dall’1 gennaio al 31 dicembre prossimo, attenendosi ai limiti delle risorse stanziate per le assunzioni, quest’anno incrementate con altri 60 milioni di euro in piรน rispetto all’anno precedente. In totale, il fondo complessivo del Bonus Garanzia Giovani 2019 ammonta a 160 milioni di euro, da ripartire ai datori di lavoro che vi hanno aderito e rispecchino i requisiti predetti.
Ma a chi si rivolge il Bonus? A darne risposta รจ ancora la circolare INPS pubblicata ieri; le assunzioni previste, oltre a riguardare ย giovani tra i 16 e 29 anni, dovranno essere a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione); in alternativa, rientrano nel Bonus Garanzia Giovani anche i datori di lavoro che hanno stabilito rapporti di apprendistato professionalizzante oppure rapporti di lavoro subordinato attuando il vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. I rapporti stabiliti, inoltre, possono essere sia a tempo pieno che parziale, mentre non si ha diritto all’incentivo qualora si tratti di prestazioni di lavoro occasionale o contratti per lavori domestici.