Concorso docenti: a seguito del concorso PNRR1 nel corrente anno scolastico e della relativa assunzione dei docenti vincitori, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Puglia ha recentemente emesso una nota esplicativa con la finalità di chiarire la situazione riguardante i neoassunti. In base alla normativa vigente infatti, questi docenti, privi di abilitazione, non dovranno affrontare l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/2025, ma lo svolgeranno a partire dal 2025/2026, pertanto dopo l’acquisizione dell’abilitazione, necessaria per il completamento del percorso di formazione e prova.
Concorso docenti: la normativa vigente e la nota dell’USR
Da una più attenta analisi, emerge come la nota di chiarimento diffusa dall’USR della Puglia, riprenda in sostanza quanto già indicato nella nota ministeriale del 26 novembre 2024. Invero, si legge nella suddetta nota del MIM:
A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
La precisazione dell’USR della Puglia pertanto, chiarendo che i docenti appartenenti a tale categoria non devono svolgere il periodo di prova nell’anno scolastico 2024/2025, risponde alle domande di molti docenti che avevano conseguito l’abilitazione dopo l’assunzione. Tuttavia, non è stato previsto un intervento ministeriale sulle problematiche legate a questa tempistica, anche se le attività di formazione sono già state avviate e non sembra possibile un cambiamento di rotta.
Concorso docenti: chi deve svolgere l’anno di prova
L’anno di formazione e prova è obbligatorio per diverse categorie di docenti:
- Docenti neoassunti a tempo indeterminato: tutti i docenti che lo ottengono, indipendentemente dal titolo con cui è stato conferito l’incarico, inclusi i vincitori abilitati dei concorsi PNRR1. I non abilitati devono ottenere prima i 30 o i 36 CFU previsti e svolgeranno l’anno di prova nell’anno scolastico successivo;
- Docenti con proroga del periodo di formazione e prova: chi non ha completato il periodo di formazione nei precedenti anni dovrà ripetere l’anno di prova, partecipando alle attività formative necessarie considerate parte integrante del servizio;
- Docenti che non hanno superato il periodo di prova: in caso di valutazione negativa del colloquio o del test finale, è previsto un nuovo periodo di prova.
- Docenti con passaggio di ruolo che richiedono un nuovo percorso di formazione e prova;
- Docenti assunti a tempo determinato da GPS Sostegno I fascia ( o precedenti elenchi aggiuntivi);
- Docenti assunti a tempo determinato dal concorso straordinario bis, se già hanno superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, devono acquisire comunque i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- Docenti con decorrenza giuridica ed economica differita: coloro assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025, purché in possesso dei requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. In particolare, anche coloro che abbiano ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08 nello stesso grado di immissione in ruolo.













