Bonus occhiali: era una delle misure che aveva più entusiasmato gli italiani. Ha ricevuto il via libera solo negli scorsi giorni dopo essere passato al vaglio del Garante della privacy dopo alcune particolari informazioni che dovevano essere fornite da parte di chi ne usufruisce.
Il via libera definitivo è arrivato grazie all’ok del Garante che ha dato il benestare per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Salute che ne definisce modalità, destinazione e termini di utilizzo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.
Bonus occhiali: cos’è
Quando si parla di bonus vista, noto anche come bonus occhiali, si fa riferimento al voucher pensato dal Governo per aiutare, attraverso un contributo una tantum, le famiglie in difficoltà. Nello specifico si tratta di una misura che mette a disposizione un aiuto di 50 euro da destinare all’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive per tutte le famiglie che hanno reddito Isee annuale inferiore ai 10.000 euro.
Come ottenere il bonus
L’aiuto, va specificato, serve per coprire le spese sostenute tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, tramite voucher o rimborso. Nel caso in cui si optasse per il voucher, basterà fornire un documento di autocertificazione del reddito, mentre nel caso del rimborso sarà necessario fornire gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura o dello scontrino e le coordinate Iban.
Per poter fare domanda bisognerà registrarsi su un’apposita applicazione disponibile sul sito del Ministero, accedendo tramite carta d’identità elettronica (Cie), Spid o carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta avviato l’iter di verifica dell’Inps, se viene confermata l’aderenza del candidato ai requisiti richiesti, l’indennizzo di rimborso sarà accreditato sul conto corrente del richiedente. Se il bonus è richiesto tramite voucher, quest’ultimo verrà emesso in formato digitale con apposito Qr code e sarà disponibile nell’apposita area riservata e dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di emissione pena l’annullamento della richiesta.
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