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Sicilia zona arancione: le regole per spostamenti e negozi

Sicilia Zona Arancione Covid
Sicilia in zona arancione a partire da domenica. Le nuove regole in vigore per gli spostamenti dentro e fuori Comune, per la ristorazione e per i negozi.

A partire da lunedì 1 febbraio  la Sicilia torna in zona arancione. Lo prevede l’ordinanza firmata nella serata di ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in virtù del miglioramento della situazione sanitaria nell’Isola. La notizia arriva nel giorno in cui la regione registra il numero più alto di guariti, 2.816 a fronte di 944 nuovi casi, e scivola, rispetto a qualche giorno fa, al settimo posto in Italia per i nuovi casi. Vediamo cosa cambia per spostamenti, ristoranti e negozi. Le risposte sono tratte dalle FAQ di Palazzo Chigi.

Sicilia zona arancione: le regole per gli spostamenti

Con la nuova ordinanza, in Sicilia è possibile spostarsi senza limitazioni e senza autocertificazione all’interno del proprio Comune, in orari compresi dalle 5 alle 22 di sera (dopodiché scatta il coprifuoco). Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in area arancione è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

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Sono consentiti, inoltre, gli spostamenti tra Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, entro un raggio di 30km dal proprio Comune. Tuttavia, non si può raggiungere il capoluogo e bisogna comunque rispettare il coprifuoco.

Tutti gli spostamenti per fare acquisti sono consentiti, anche quelli che non riguardano beni di prima necessità. Inoltre, è possibile fare “rientro” anche dalle seconde “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi.

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Zona arancione in Sicilia: le regole per i ristoranti

In area arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Tuttavia, dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

  • Dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni.
  • Dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

La consegna a domicilio, invece, è consentita senza vincoli di orario. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Zona arancione: regole per i negozi

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso.

Infine, per chi deve acquistare un bene durevole (un’auto, una camera, una cucina) non presente all’interno del proprio Comune, è possibile spostarsi in un altro per l’acquisto. Nel caso in cui il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.


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