Sicilia: chiusura domenicale negozi e centri commerciali. In arrivo novitร per i commercianti che, da oggi, potranno riaprire le loro attivitร . Infatti, nonostante per loro la “fase 2bis” sia appena iniziata, vi sono delle regole che, a prescindere da tutto, vanno rispettate.
In questo caso, non si tratta solamente del rispetto delle disposizioni in merito alla limitazione del contagio da Coronavirus. Si tratta, invece, di regole da seguire durante i giorni festivi, cosรฌ come per le domeniche. Infatti, l’ordinanza regionale mira a limitare in ogni modo il riversarsi di persone in un unico luogo; cosรฌ facendo, si va limitando il rischio di pericolosissimi assembramenti.
Sicilia, chiusura domenicale negozi e centri commerciali: l’ordinanza
L’articolo 10 appartenente al Titolo II (riguardante le attivitร economiche e produttive), dispone “la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai”.
In ogni caso, perรฒ, il documento firmato da Musumeci autorizza “il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessitร sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonchรฉ dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”.
Infine, l’ordinanza regionale sottolinea la chiusura “nei giorni domenicali e festivi per i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attivitร commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio”.
Per ovviare alle difficoltร provenienti da queste chiusure e non solo, in ogni caso, l’ordinanza tenta di trovare una soluzione. Infatti, nell’articolo immediatamente successivo, viene spiegato che “i titolari di esercizi possono prolungare l’orario di apertura della propria attivitร (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale”.
Ciรฒ, perรฒ, “non si applica per i servizi i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato; e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui allโart. 10 della presente Ordinanza”.