Il Sud Italia potrebbe presto diventare una sorta di paradiso fiscale per i pensionati. Questo l’effetto del provvedimento operativo emanato dall’Agenzia delle Entrate, che prevede una sorta di “flat tax” per i pensionati con assegni esteri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia; per la precisione, in un piccolo comune con meno di 20 mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia.
L’opzione, prevista dalla legge di bilancio, prevede una riduzione delle imposte, abbassate al 7% per i pensionati che sceglieranno di approfittare dell’iniziativa promossa dal governo, ed è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata.
Il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, tuttavia per approfittare della riduzione fiscale al 7% i pensionati dovranno rispondere a cinque requisiti. Tra cui:
- Status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta;
- Giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione fiscale;
- Gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva;
- Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
- L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Tuttavia, la durata dell’agevolazione è valida solo per cinque anni, trascorsi i quali gli effetti dell’imposizione decaderanno. Naturalmente, il contribuente potrà revocare l’opzione in uno dei periodi successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione.
L’opzione che permette di pagare solo il 7% delle tasse ai pensionati, tuttavia, decade nel caso in cui venga meno uno dei requisiti esplicitati sopra. Inoltre, ulteriori mancanze che potrebbero comportare il decadimento del regime fiscale agevolato sono:
- Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- Trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati;
- Se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero;
- Laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa.
Il decadimento, inoltre, preclude l’esercizio di una nuova opzione. È consentito, invece, trasferire la propria residenza in un altro Comune del Sud che rientra tra quelli indicati dalla norma (numero di abitanti inferiore ai 20 mila) a partire a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione.