Scuola

Concorso insegnanti 2018: nuova nota Miur sui 24 CFU

È stata emanata una nota del Miur per l’acquisizione dei 24 CFU.

Secondo quanto rivelato dal Miur, sembra che non ci sia alcuna incompatibilità tra dottorato di ricerca e acquisizione dei 24 CFU validi per l’insegnamento a scuola tramite concorso. Già con una nota del Ministero emessa ad ottobre si era cercato di fare chiarezza, ma la posizione dei dottori e dottorandi di ricerca rimaneva comunque incerta. Tuttavia, con una nota più recente, il Miur ha finalmente chiarito ogni dubbio, affermando che: “Gli iscritti ad un Dottorato, da considerarsi Dottorandi fino alla data della discussione della tesi di ricerca, possono comunque acquisire in tutto o in parte, i 24 CFU validi per la partecipazione al concorso per l’insegnamento, durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli, o iscrivendosi ai percorsi attivati ad hoc dalle Università. In ogni caso non si configura alcuna incompatibilità”.

Questo significa, specifa l’ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani), che i dottorandi potranno iscriversi ai percorsi per i 24 CFU fino al giorno prima della discussione della tesi di dottorato risultando a tutti gli effetti come “studenti in corso” e beneficiando quindi della gratuità o delle tariffe agevolate previste da alcuni degli atenei. L’associazione ADI, in seguito a questi chiarimenti ritiene che il pieno riconoscimento del profilo formativo di un dottore di ricerca potrebbe così tradursi nell’esonero dalla prova scritta relativa alla materia della classe di concorso, nell’esenzione dal conseguimento di CFU specifici durante il primo anno di FIT e, in generale, nella previsione di percorsi FIT “semplificati” per i dottori di ricerca.

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Infine, il Ministero ha pubblicato, una tabella riassuntiva, in cui sono indicate chiaramente le modalità attraverso le quali acquisire i 24 CFU: 

  • Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria a i fini della partecipazione al Concorso docenti.
  •  I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli), possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di cui alla nota 1.
  •  Si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
  • Per accedere al Concorso docenti è necessario il possesso sia dei 24 crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 22/2005, DM 39/1998.
  • I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi (salvo quanto previsto dalle note 1 e 2) e viceversa

Il decreto sottolinea che chi ancora non si è laureato, potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire. I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione.

Leggi anche: Concorso docenti 2018: acquisizione 24 CFU per dottorandi