Una sentenza della Cassazione precisa che la vendita di sostanze stupefacenti “in prossimità dell’Università” non può considerarsi un’aggravante al reato di spaccio. La ragione di tale sentenza, più che essere legata alla presunta identificazione dell’Università in quanto “comunità giovanile”, è stata attribuita ad un altro fattore.
Il Pm aveva tentato di fare ricorso a un’aggravante per punire con più decisione un pusher, ma la Cassazione con sentenza 27458, respinge. L’aggravante su cui ha fatto leva il Pm era quella prevista all’articolo 80, comma 1 lettera g del Dpr 309/1990, la quale prevede un inasprimento della pena per lo spacciatore colto a vendere o offrire sostanze illegali in prossimità di “comunità giovanili”. Chiaramente, pensata per proteggere le “categorie vulnerabili”, l’aggravante in questione, secondo il Gip, non ha modo di essere accolta per due motivi principali.
Infatti il Gip ha escluso che l’Università possa essere considerata una “comunità giovanile” in quanto con questa espressione il legislatore voleva indicare «contesti collettivi omogenei i cui componenti siano presenti in forma occasionale in determinati luoghi». Tra questi invece rientrano luoghi come: scuole di ogni ordine e grado, caserme, carceri, ospedali e strutture per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Di più. La Cassazione, nel respingere l’aggravante ha fatto ricorso all’art. 33 della Costituzione che si riferisce sempre separatamente a scuola e Università. Così, se da una parte si crea un precedente che limita l’azione punitiva nei confronti dei pusher che operano in prossimità delle Università, dall’altra parte si sottolinea la validità della stessa aggravante quando il luogo in cui viene colto lo spacciatore è una scuola.
Ma la direzione intrapresa con la sentenza 27458 è stata influenzata principalmente da un altro fattore. Si tratta genericità con cui è stata utilizzata l’espressione “in prossimità di…”. Con tale espressione, il legislatore voleva indicare esattamente quelle aree nelle immediate vicinanze delle strutture in questione e immediatamente raggiungibili dagli utenti di quelle strutture. Una definizione rigida, che per essere applicata al caso in questione avrebbe dovuto essere specificata dettagliatamente fin dal rapporto redatto dalla polizia.
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