Dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e, di conseguenza, l’elenco degli ammessi all’orale, un’ondata di disappunto ha colpito gli aspiranti avvocati. Non tutti hanno accettato di buon grado il risultato negativo e molti, adesso, si stanno chiedendo se è possibile o meno fare ricorso.
Il primo passo da fare per poter capire se si è nella condizione di fare ricorso è l’accesso agli atti presso gli uffici competenti della Corte di Appello di propria competenza. Sarà possibile così visionare il proprio elaborato e confrontare il voto e il giudizio riportato dalla commissione. In questo modo sarà utile individuare i motivi che rendono ingiusta la valutazione e la bocciatura alle prove scritte. Successivamente, sarà possibile ricorrere al Giudice amministrativo di prima istanza, ovvero il Tar.
Tra i soggetti legittimati a fare ricorso, ci sono tutti i praticanti non ammessi, ciascuno in relazione al proprio provvedimento di esclusione. I candidati avanzano ricorso impugnando l’elenco degli ammessi alla prova orale, il verbale della commissione in cui si convalida l’insufficienza della prova scritta del ricorrente e tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti che si ritengono necessari ai fini del ricorso esame di avvocato 2016 (ad es. verbali di specificazione ed indicazione dei criteri di valutazione delle prove).
I termini per fare ricorso sono fissati a 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati. Al ricorso va allegata l’istanza cautelare. Con quest’ultima, ritenendo sussistenti i presupposti del humus e del periculum in mora, si chiede al Giudice di emettere un provvedimento cautelare teso all’ammissione con riserva alle prove orali. Il provvedimento del Giudice, in base alla misura cautelare richiesta, può essere un decreto monocratico o un’ordinanza collegiale. Tale provvedimento accoglierà o rigetterà la richiesta del ricorrente.