Il 2026 inizierĆ conĀ un aumento dei prezzi dei pedaggi autostradali! Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026. “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori”, ha spiegato il Mit in una nota.
I rincari per il 2026
“L’Art (AutoritĆ di Regolazione dei Trasporti, ndr) – scrive il ministero – ha poi determinato che lāadeguamento tariffario allāinflazione sarĆ dellā1,5%. Dallā1 gennaio 2026, pertanto, per tutte le societĆ concessionarie autostradali per le quali ĆØ in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico-Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, ĆØ previsto un adeguamento tariffario dellā1,5%, pari allāindice di inflazione programmata per lāanno 2026. Ciò ĆØ quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e di Art, sulle quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può più intervenire”.
Gli aumenti previsti
Nello specifico per le societĆ Concessioni del Tirreno S.p.A. (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza S.p.A. (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi S.p.A., che sono in un periodo regolatorio, non sono previsti aumenti tariffari per gli utenti, in conformitĆ con gli Atti convenzionali attualmente in vigore. La nota prosegue indicando che ĆØ previsto un aumento dell’1,925% per la concessionaria SalernoāPompeiāNapoli S.p.A. Inoltre, per la societĆ Autostrada del Brennero S.p.A., che ha la concessione scaduta e per la quale ĆØ in corso il processo di riaffidamento, ĆØ previsto un adeguamento tariffario pari all’1,46%.
Si tratta di un percorsa che ĆØĀ partito nel lontano 2020, la Consulta ha di fatto determinato la legittimitĆ degli aumenti tariffari sostenendo come le “disposizioni che hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, sono costituzionalmente illegittime perchĆ© in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione”.












