Aggiornate le preferenze per quanto riguarda le graduatorie supplenze. Un milione circa di aspiranti docenti sono alle prese in questi giorni con la compilazione della domanda, che dovrร essere presentata entro il prossimo 6 agosto. Il Ministero ha deciso di rimpiazzare nel bando la parola โlodevole servizioโ con โsenza demeritoโ, questo dopo alcune perplessitร in merito espresse dai sindacati.
Supplenze: cosa cambia nel bando
Proprio uno di questi dubbi aveva riguardato lโambiguitร del punto 17, in cui si richiedeva allโaspirante di dichiarare di aver: โ17) prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzioneโ. La dicitura รจ stata sostituita dalla preferenza Q del 2017, ovvero: โ17) Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dellโIstruzione, dellโUniversitร e della Ricercaโ.
In questo caso, aggiornato il punto 17, si chiede al candidato il requisito di aver svolto sevizio a scuola, anche come personale ATA, per almeno un anno, cosรฌ da poter segnare la preferenza. โSenza demeritoโ sta qui ad indicare che lโaspirante non ha ricevuto alcun tipo di sanzione e โnon meno di un annoโ va riportato allโannualitร con la quale si conteggia il servizio.
Supplenze: ulteriori chiarimenti
Saranno considerati validi dal ministero solo i servizi svolti nella scuola statale. Non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti in scuole paritarie (legalmente riconosciute), pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate.
Nellโultima voce invece si legge: โAver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioniโ. In questo caso puรฒ indicare la preferenza chi ha svolto servizio in amministrazioni pubbliche diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali, ecc.) e non sia stato, anche in questo caso, oggetto di sanzioni disciplinare durante il periodo dellโincarico. ร valido anche il servizio inferiore ad un anno. Puรฒ essere inserito anche per lo svolgimento del servizio civile/militare.