Congedo parentale a partire dal 5 marzo per i genitori che lavorano, questo la nuova misura prevista dal decreto Cura Italia per fronteggiare le difficoltà dovute alla chiusura delle strutture didattiche. Il congedo potrà protrarsi fino a 15 giorni e sarà versificato in base all’età dei figli e al tipo di reddito. Previsto anche un bonus di 600 euro, in alternativa, per fruire di servizi di baby-sitting.
Per quanto riguarda il settore privato, il congedo può essere chiesto da:
- Genitori dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
- Genitori dipendenti con figli dai 12 ai 16 anni di etè, senza indennità e copertura figurativa;
- Genitori di figli con handicap, purchè iscritti ad istituti di istruzione o ospitati in centri assistenziali, senza alcun limite di età;
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima prevista dalla normativa dei congedi parentali, con regolamentarizzazioni in base all’età del figlio per cui è chiesto il congedo.
I genitori con figli fino a 12 anni e/o portatori di handicap di qualsiasi età che già al 5 marzo avevano in corso un periodo di congedo parentale non dovranno presentare domanda. I genitori che invece non fruivano di precedenti congedi parentali ordinari, dovrenno inoltrare domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps.
I genitori di figli portatori di handicap con più di 12 anni dovranno presentare domanda seguendo la procedura telematica introdotta appositamente dall’Inps. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare domanda soltanto al proprio datore di lavoro.
Per i dipendenti pubblici, i termini del congedo e delle indennità saranno regolati dall’amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Medesime procedure spettanti anche ai genitori in gestione separata Inps, tuttavia domande all’Inps con procedura ordinaria per chi ha figli dai 3 ai 12 anni e figli portatori di handicap grave non potranno essere convertite nel congedo Covid-19.
Stessa prassi anche per gli autonomi iscritti a gestioni Inps, i quali però avranno riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.