Indennità di disoccupazione: l’indennità di disoccupazione agricola, conosciuta anche come Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), sarà riconosciuta anche per le giornate non lavorate a causa di avversità o emergenze climatiche. La legge che regolamenta questo beneficio prevede che i periodi di inattività dovuti a eventi climatici straordinari siano equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità. In altre parole significa che i lavoratori avranno diritto a percepire l’indennità come se avessero svolto il loro lavoro. La novità è stata chiarita dall’INPS nella circolare n. 149 del 3 dicembre 2025, che ha ribadito come, in caso di emergenze climatiche, i lavoratori agricoli possano beneficiare di tale supporto economico. Di seguito tutti i dettagli.
Indennità di disoccupazione, confermata per le emergenze climatiche
Come spiegato nella circolare INPS, la legge (art. 10-bis del decreto-legge 92/2025) stabilisce che, dal 1 luglio al 31 dicembre 2025, i periodi di CISOA per intemperie stagionali sono equiparati al lavoro sia per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, sia per il perfezionamento del requisito contributivo, che richiede almeno 102 giornate lavorative nel biennio. Tuttavia, è importante fare una distinzione. La CISOA può essere richiesta a ore e può coprire l’intera giornata lavorativa o anche solo mezza giornata. L’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo della disoccupazione, è valida solo nei casi in cui l’attività lavorativa sia stata sospesa per l’intera giornata a causa dell’emergenza climatica. In altre parole, i periodi in cui la CISOA è stata concessa per una riduzione oraria dell’attività (fino alla metà della giornata) non verranno considerati ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Indennità di disoccupazione, chi potrà richiederla
Avranno diritto alla disoccupazione agricola gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che risultano iscritti negli elenchi anagrafici agricoli dell’anno precedente alla domanda, con almeno 102 giornate di lavoro agricolo nei due anni precedenti (biennio) e almeno un contributo figurativo o una giornata lavorata nell’anno della domanda. Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), invece, avranno diritto alla disoccupazione agricola in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro o durante periodi di sospensione tipici del settore (come nei contratti a tempo parziale ciclico). In questo caso, è richiesto almeno un giorno di lavoro agricolo nell’anno di riferimento e almeno 102 giornate lavorative o figurative nel biennio.
Indennità di disoccupazione, gli eventi climatici
La cassa integrazione per eventi climatici scatta quando si verificano fenomeni atmosferici che impediscono lo svolgimento del lavoro agricolo. Rientrano tra gli eventi che giustificano la CISOA:













