Con la chiusura delle scuole, molti pensano che anche per insegnanti e personale ATA cominci un lungo periodo di riposo. Ma non è proprio così. Suonata la campanella, infatti, non finiscono necessariamente gli obblighi di servizio, né tantomeno le responsabilità legate all’organizzazione e alla conclusione dell’anno scolastico.
Per fare chiarezza, il sindacato Uil Scuola Rua ha pubblicato una guida utile che aiuta a comprendere diritti, doveri, ferie e impegni di fine anno per tutto il personale scolastico. Vediamo allora, in modo chiaro e discorsivo, cosa accade davvero nelle scuole italiane da giugno in poi.
I docenti: non solo insegnamento, ma anche attività funzionali
Dal punto di vista normativo, il contratto collettivo nazionale distingue tra due grandi categorie di attività per i docenti: l’insegnamento vero e proprio (che termina con le lezioni) e le cosiddette “attività funzionali” all’insegnamento. È quest’ultima categoria che impegna gli insegnanti anche dopo la chiusura delle aule.
In concreto, si tratta di:
- Consigli di classe (fino a 40 ore annue)
- Scrutini ed esami (inclusi gli adempimenti connessi)
- Collegi docenti e programmazione didattica (altri 40 ore annue)
- Aggiornamento e formazione (solo su base volontaria)
Importante: non è previsto che il docente resti a scuola senza essere impegnato in una di queste attività. Né può essere obbligato alla sola “presenza” fisica o a una reperibilità generica. I suoi obblighi sono definiti solo dalle attività formalmente deliberate dal dirigente e inserite nel piano annuale delle attività.
Le ferie: un diritto da tutelare, non una concessione
Ogni lavoratore ha diritto alle ferie, e il personale scolastico non fa eccezione. I docenti e gli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) maturano ogni anno 30 giorni di ferie se hanno meno di 3 anni di servizio, e 32 giorni se superano i 3 anni. E questi giorni spettano a prescindere dal tipo di contratto (di ruolo o supplente).
Il periodo di ferie può essere goduto:
- Dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni
- Durante le vacanze natalizie e pasquali
- Dal termine delle lezioni al 30 giugno (escludendo giorni di esami e scrutini)
- Dal 1° luglio al 31 agosto (per chi ha contratto al 31/8)
- Durante l’anno scolastico, ma solo per 6 giorni e se è possibile sostituire il lavoratore senza costi
Invece, il personale ATA può fruire delle ferie:
- durante tutto l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio – 31 agosto.
Festività soppresse e santo patrono: altri giorni di riposo
Oltre alle ferie, il personale scolastico ha diritto anche a 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse, che devono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno. A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono, se ricade in un giorno lavorativo.
Part time, malattia, permessi: come incidono sulle ferie?
Per chi lavora part time, il calcolo delle ferie varia. Se si lavora ad esempio 3 giorni su 6, i giorni di ferie spettanti si riducono proporzionalmente. Per il part time orizzontale (cioè distribuito su tutti i giorni della settimana, ma con meno ore), invece, non ci sono riduzioni.
Non incidono negativamente sulle ferie:
- I permessi retribuiti (ad esempio quelli previsti dalla Legge 104/92)
- Le assenze per malattia, anche se lunghe, comprese le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
- I congedi parentali retribuiti del 30 %.
In pratica, chi si assenta per motivi tutelati continua a maturare ferie regolarmente, per ulteriori informazioni vai sul sito di LiveUnict Carta docenti 2025, la svolta: bonus formazione anche ai supplenti.
Interruzione delle ferie













