L’INPS torna a parlare di certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro. L’obbligo era scaduto il 30 aprile 2022, e la circolare emessa il 2 agosto, contiene leย indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Dopo aver tirato in ballo la normativa di riferimento, valida da aprile 2021 a marzo 2022, per l’INPS vi รจ lโassenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata ha determinato anche il venire meno dellโobbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.
Nel caso di lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, ci sono delle specifiche linee guida in materia di condotta delle pubbliche Amministrazioni per lโapplicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid19 da parte del personale. Nello specifico, nelle giornateย di assenza ingiustificata non sono previste retribuzioni o alcun tipo di compenso di qualsiasi natura.
I giorni in cui l’assenza non viene giustificata, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianitร di servizio. Inoltre, non รจ previsto che ilย lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilitร , per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentaleโฆ).