L’Inps comunica che da oggi è possibile richiedere il Bonus baby-sitter tramite il servizio online.
L’Istituto inoltre ricorda che “sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno richiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità”.
Come fare domanda
La domanda per usufruire del Bonus baby-sitter può essere inoltrata tramite i seguenti canali:
- Sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting” (ecco il percorso: “Prestazioni e servizi”, “Tutti i servizi”, “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Bonus servizi di babysitting”
- Patronati, utilizzando i servizi che offrono gratuitamente
I cittadini che hanno intenzione di presentare domanda tramite applicazione Web possono farlo accedendo tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), o tramite il PIN rilasciato dall’Istituto stesso.
Chi può richiederlo
Il Bonus Baby-Sitter può essere usato fino al 30 giugno 2021 e possono richiederlo:
- Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, quelli della Gestione separata e quelli del settore sanitario pubblico o privato accreditato per un importo massimo di 100 euro a settimana in caso di figli di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena.
- Lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che sono impegnati a ricoprire incarichi legati all’emergenza Covid-19
- Medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomnedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (anche soccorritori e autisti/urgenza 118); medici di base e pediatri di libera scelta
Ulteriori informazioni
Va ricordato, infine, che l’importo verrà erogato tramite il Libretto famiglia, ma può anche essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il cosiddetto bonus asilo nido.