Al fine di consentire l’ingresso scaglionato all’interno degli uffici postali e per consentire il pieno rispetto delle norme anti-contagio, è stato stabilito che il pagamento pensioni dicembre 2020 e la tredicesima pensionati 2020 avverrà in anticipo rispetto al consueto calendario dell’Inps. In particolare, il pagamento avverrà dal 25 novembre al 1° dicembre 2020.
Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha, infatti, firmato un’ordinanza che dispone l’anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps: tra questi anche pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili.
A chi spetta l’anticipazione
L’anticipo del pagamento pensioni dicembre 2020 spetta solo ai titolari di libretto di Risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. Questi, riceveranno l’accredito sul conto a partire dal 25 novembre.
Per tutti gli altri, invece, la data di accredito della pensione di dicembre è per il 1° dicembre 2020.
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Calendario pagamento pensioni dicembre 2020
Ecco il calendario per chi deve ritirare la pensione in contanti presso l’ufficio postale. Il calendario, come è avvenuto nei mesi scorsi, è suddiviso in base all’iniziale del cognome. In particolare, bisognerà recarsi presso l’ufficio postale:
- iniziale cognome A-B: mercoledì 25 novembre;
- iniziale cognome C-D: giovedì 26 novembre;
- iniziale cognome E-K: venerdì 27 novembre;
- iniziale cognome L-O: sabato 28 novembre;
- iniziale cognome P-R: lunedì 30 novembre;
- iniziale cognome S-Z: martedì 1 dicembre.
Inoltre, è sempre possibile usufruire della possibilità, per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni, di ricevere la pensione a domicilio. Questo servizio può essere richiesto tramite una delega scritta direttamente a Poste Italiane.
Aumento invalidità
Inoltre, per il pagamento pensioni dicembre 2020 è previsto anche un aumento delle pensioni di invalidità pari a 651,51 euro più il pagamento degli arretrati a partire dal 20 luglio.
L’aumento della pensione di invalidità spetta solo al:
- beneficiario non coniugato con redditi propri non superiori a 8.469,63 euro;
- beneficiario coniugato con redditi propri non superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.