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Università, didattica ed esami: cosa cambia con il nuovo Dpcm

Linee guida per scuole e università con il nuovo Dpcm: quest'ultime dovranno predisporre nuovi piani di organizzazione delle attività didattiche, curriculari e degli esami di profitto.

Con il nuovo Dpcm approvato nella giornata di ieri, nuove regole sono state introdotte in tutti i settori commerciali, scolastici e universitari. Con riferimento a quest’ultima categoria, le università dovranno stabilire nuove decisioni per quanto concerne le attività didattiche e gli esami di profitto degli studenti.

In particolare i singoli atenei, dopo aver sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, dovranno predisporre dei nuovi piani di organizzazione delle attività didattiche e curriculari (tirocini compresi) di presenza, in funzione del quadro epidemiologico di riferimento che sarà aggiornato ogni giorno.

Bisognerà tenere conto “dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca“.

Le nuove regole, così come quelle scolastiche, saranno attive tra qualche giorno, in modo da garantire un’opportuna riorganizzazione delle attività didattiche e curriculari. Per quanto concerne gli esami di profitto, anche in questo caso si dovrà provvedere ad una riorganizzazione, tenendo conto la possibilità di effettuarli per via telematica.

Come precisato nel nuovo Dpcm, le università “devono assicurare laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione a esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni“.

Il nuovo Dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte, dispone inoltre che i corsi di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza.

Tali disposizioni saranno valide per tutte le università del territorio italiano, nonché per gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

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