Test d’ammissione in Professioni sanitarie all’Università di Catania: con un provvedimento del 4 marzo 2019, il giudizio amministrativo ha deciso di ammettere un candidato, che era stato escluso.
Secondo il bando dell’Università degli Studi di Catania, prevedeva che qualora “dovessero registrarsi dei posti non ancora coperti, sarà possibile ammettere all’immatricolazione un candidato che ne faccia espressa richiesta direttamente […]inoltrando l’apposita richiesta di immatricolazione valida per un solo corso di studio, a condizione che non risulti iscritto o immatricolato in altro corso di studio”.
Nonostante il punteggio più alto rispetto ad altri che aspiravano a corsi come Fisioterapia, Infermieristica o Ostetricia, il ricorrente era stato privato della possibilità di accedere perché iscritto altrove.
Per il TAR, accogliendo la tesi difensiva degli Avv. ti Santi Delia e Michele Bonetti, “ritenuto che al candidato[…] de[bba] essere riconosciuto il diritto di scegliere il corso dallo stesso indicato,in ossequio al criterio del merito che deve guidare ogni selezione e che verrebbe violato ove gli si negasse la possibilità di presentare la domanda di inserimento in quanto iscritto in un altro corso di laurea” ha ammesso quest’ultimo in soprannumero dichiarando l’illegittimità della clausola del bando di ateneo impugnata.
“Trattasi di clausola evidentemente illegittima – ha commentato l’avvocato Delia – poiché conduce all’inammissibile conseguenza secondo cui un candidato, pur avendo un punteggio superiore (ndr. come nel caso di specie) può essere scalzato da soggetti con un punteggio anche di gran lunga più basso solo perché, essendo iscritto ad un altro corso di laurea, viene escluso dalla possibilità di richiedere i posti rimasti scoperti, atteso, che i candidati non vengono ammessi in base al merito e che, dunque, la procedura concorsuale non può in tal senso perseguire l’esito della selezione dei migliori”.