Il TAR Lombardia, si è espresso riguardo la vicenda dello studente in possesso del titolo di massofisioterapista la cui richiesta era stata respinta dall’Università.
“L’iscrizione ai corsi universitari a numero chiuso presuppone il superamento di una prova di ammissione soltanto qualora lo studente faccia domanda di essere iscritto al primo anno del corso, e non quando esso possa beneficiare dell’iscrizione ad un anno successivo”.
Si esprime così il TAR Lombardia-Milano, sez. III con la sentenza n° 1823 riguardo la vicenda dello studente già in possesso del titolo di massofisioterapista (oltre che dei diploma di Laurea in Osteopatia ed Economia e Commercio) che aveva chiesto il riconoscimento dei crediti formativi già maturati nella propria esperienza universitaria per iscriversi al terzo anno del corso di Fisioterapia.
L’Università aveva già respinto la domanda prima di poter riconoscere il beneficio della conversione dei crediti formativi perché occorreva comunque superare la prova per accedere al corso.
Praticamente secondo l’Università, lo studente avrebbe dovuto prima superare la prova di ammissione e solo a questo punto, l’Ateneo avrebbe potuto accertare i requisiti per iscriversi direttamente al terzo anno del corso.
Secondo il TAR invece non è legittimo applicare il filtro del “numero chiuso” anche a coloro che possono vantare i requisiti di accesso ad anni successivi al primo. Di conseguenza, il ricorso del ragazzo è stato accolto ed ora l’Università ha l’onere di provvedere in ordine al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente.