La “manovrina” di correzione dei conti pubblici ha dato frutto a diverse modifiche. Tra queste anche quelle che rimpiazzano i dibattuti vecchi voucher e introducono PrestO, il nuovo voucher. Capiamo quali sono le principali novità che apportate da questa modifica.
PrestO, acronimo che sta per Prestazione Occasionale. È questo il nome del nuovo voucher introdotto con l’articolo 54 bis, cui titolo “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia”, potrebbe indurre a qualche dubbio. Chiariamo fin da subito, le modifiche non ricadono solo sulle famiglie, ma anche sulle piccole imprese. Infatti, le persone fisiche potranno fare ricorso alle prestazioni occasionali tramite il Libretto di Famiglia, mentre le microimprese con meno di 5 dipendenti contrattualizzati a tempo indeterminato, dovranno fare ricorso, per l’appunto, al contratto PrestO. Le due nuove soluzioni hanno in comune caratteristiche importanti: ciascun lavoratore non potrà ricevere compensi superiori a 5mila euro e non più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro, inoltre l’utilizzatore non potrà superare i 5mila euro di compensi. Messi in luce i limiti di importo, passiamo ai dettagli sul Libretto di Famiglia e PrestO.
Analizziamo prima la questione inerente il Libretto di Famiglia. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, quindi dove si possono caricare precedentemente le somme poi da spendere. Sarà possibile acquistare il libretto tramite la piattaforma informatica dell’Inps o presso gli uffici postali. Il Libretto Famiglia consente il pagamento di tre categorie di prestazioni: piccoli lavori domestici (tra i quali rientrano anche il giardinaggio, pulizia e manutenzione); assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o persone con disabilità ed insegnamento privato supplementare. In tutti questi casi, il valore lordo del bonus è di 12 euro, quello netto di 10 euro. Infatti, a carico del lavoratore rimangono i contributi alla gestione separata Inps (pari a 1,65 euro), l’assicurazione Inail contro gli infortuni (di 0,25 euro) e l’apporto per gli oneri gestionali (altri 0,10 centesimi che vanno all’Inps). Per quanto concerne gli obblighi del “datore di lavoro-famiglia”, questo deve comunicare entro il giorno 3 del mese successivo alla svolgimento della prestazione, i dati dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogoin cui si è svolta e la durata della prestazione. Informazioni che potranno essere comunicate sempre la piattaforma informatica Inps o attraverso i contact center dell’Inps. Al termine dell’operazione, il datore riceverà una notifica sms o e-mail a conferma del buon esito della procedura.
Passiamo al nuovo voucher PrestO. La modalità attraverso cui si può accedere al suo utilizzo è, anche qui, attivabile attraverso la piattaforma informatica Inps. Sempre attraverso la stessa l’impresa versa l’importo destinato alla retribuzione dei suoi lavoratori occasionali. Il valore minimo di PrestO è pari a 12,00 euro l’ora lordi, mentre al netto si parla di 9,00 euro. Questo tipo di voucher può essere utilizzato nelle aziende con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, fatta eccezione le micro imprese nell’ambito dell’estrazione mineraria in cave e torbiere, dell’ambito dell’attività di escavazione e lavorazione di materiale lapideo e dell’agricoltura (ma solo per quelle che fino all’anno precedente erano già iscritte agli elenchi dei lavoratori agricoli, le altre potranno accedervi, anche se con delle differenze nella retribuzione oraria). Passiamo agli obblighi che ricadono sulle imprese. Innazitutto, devono trasmettere, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione e tramite la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione con i dati identificativi del lavoratore e informazioni sul luogo, durata, oggetto della prestazione ed il compenso. Attenzione, questo dovrà essere pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Se però la prestazione non ha luogo, entro 3 giorni dalla data indicata il datore deve revocare la dichiarazione, per impedire che l’Inps procedi al pagamento della prestazione. Sia nel caso del Libretto di Famiglia che di PrestO, il lavoratore viene retribuito entro il 15 del mese successivo alla prestazione, con accredito sul conto corrente o bonifico presso le Poste, mentre i contributi previdenziali e Inail sono accreditati direttamente dall’ines.
In conclusione, è da evidenziare che il limite dei 5 mila euro annui sale a 6.250 euro, se la prestazione viene da pensionati, giovani con meno di 25 anni (solo se iscritti a scuola o università), disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altri sussidi di sostegno. Altro dettaglio sulla questione: a differenza dei vecchi voucher è previsto il rispetto del riposo giornaliero e delle pause settimanali, ma non si parla di ferie, né tanto meno, di malattie o maternità.
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