Si è conclusa ieri, con la sua approvazione, la diatriba sulla legge per le unioni civili. Dunque il primo step al Senato è stato superato, adesso ci si prepara all’iter parlamentare a Montecitorio. Il Senato approva la fiducia al governo sulla legge Cirinnà per le unioni civili: 218 “sì”, 94 “no” e 8 astenuti. Dal testo originale,tuttavia è stata esclusa la parte relativa alle adozioni di cui il Pd si riserva di promuovere una normativa ad hoc. Quali sono dunque le principali novità introdotte dalla legge?
- COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: l’unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
- OBBLIGHI RECIPROCI: dall’unione consegue l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. E su questo punto, verrebbe da dire quale vincolo è tale se viene meno la fedeltà? Un asterisco che siamo in molti ad aver notato mentre impazzano commenti negativi sul web.
- COGNOME: per la durata dell’unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, mentre nel matrimonio a prevalere è quello maschile.
- VITA FAMILIARE: le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
- REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.
- ADOZIONI: la legge non prevede la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio dell’altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo. Tuttavia, all’articolo 3 si prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso”. Questo assomiglia un po’ alla politica di Ponzio Pilato, del “me ne lavo le mani” e poi lascio alla magistratura libero arbitrio. Anche questo punto è un po’ “sospetto”.
- PENSIONE, EREDITÀ E TFR: la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
- SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: si applicano in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzi, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di “separazione lampo” davanti all’ufficiale di stato civile.
- CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
- ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
- ABITAZIONE: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
- REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l’obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.
- ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
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