Lo Stato con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 ha disciplinato il settore riguardante i tirocini formativi, peccato che così facendo ha invaso la competenza detenuta sul campo dalle Regioni, violando direttamente l’art 117 della Cost.
Al giorno d’oggi dovrebbe essere una nota positiva apprendere che ogni tanto lo Stato opera anche nel settore dell’Istruzione, a tutti è ben noto lo status quo dal punto di vista lavorativo sponda giovani/neo-laureati che fin troppe volte sono accusati di scarsa esperienza. Nonostante ciò, lo Stato non ne azzecca una! A richiamarlo sugli attenti ci ha pensato la Corte Costituzionale adita dalle Regioni Sardegna, Umbria, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. I ricorsi sono in riferimento agli artt. 117, comma 4 e 6, 118, e 117 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della Legge costituzionale n. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Secondo le regioni, la norma in questione detta una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente all’istruzione e la formazione professionale. Inoltre l’intervento statale anche se riguardasse i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – non potrebbe consistere nell’uniforme e rigida unilaterale determinazione uguale per tutto il territorio nazionale, dovendo, viceversa, sostanziarsi nell’istituzione di una procedura di collaborazione per le singole determinazioni in sede locale.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 287/2012 ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubblica e privata e quindi non rientra in tale ambito la formazione interna offerta dai datori di lavoro all’interno di aziende destinata ai dipendenti, che essendo annessa al contratto è di per sé materia prettamente collegata all’ordinamento civile, di cui lo Stato detiene la competenza esclusiva.
La giurisprudenza successiva ha esplicitato come l’ambito disciplinato dal D.L ricada sull’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente quindi appare evidente che l’art. 11 del D.L. n. 138/2011, si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni. E’ attestato sotto diversi punti come lo Stato intervenga in maniera indebita in un settore su cui le Regione detengono una competenza residuale:
-Nel D.L stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento, in aggiunta, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. Interviene in maniera diretta, a conferma della Corte, in un ambito che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale;
– comma 2 del citato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196/1997, che prevede l’adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico».
Dopo tutti questi elementi passati in rassegna, la Corte non poteva che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011 per contrasto con l’art 117 Cost.
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