Mobilità docenti 2025: in arrivo gli esiti delle domande fatte dei docenti, entro il 25 marzo scorso su Istanze online e che sono state ora convalidate dagli Uffici Scolastici.
Mobilità docenti 2025: i possibili esiti della domanda
Alcune domande sono state escluse per mancanza di requisiti, altre ammesse ma non basta, in quanto, bisogna considerare la disponibilità dei posti nelle province e le aliquote previste per ogni fase.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio territoriale competente per la destinazione. A ogni nominativo saranno correlate le seguenti informazioni:
- istituzione scolastica assegnata;
- tipologia di posto richiesto;
- punteggio complessivo;
- eventuali precedenze riconosciute.
Mobilità docenti 2025: le fasi
Come già annunciato, all’accettazione della domanda seguono diverse fasi, e sono da tenere in considerazione i posti disponibili. Le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si svolgono in tre distinte fasi:
- I fase: trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Per ogni fase, sono destinate delle precise percentuali di posti.
- i trasferimenti comunali e provinciali si effettuano sul 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia;
- alla terza fase è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase, ossia al termine dei trasferimenti provinciali. Il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo;
- nell’ambito della divisione dei posti al 50% tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni all’una o alle altre: nell’a.s. 25/26 è assegnato alla mobilità, nell’a.s. 26/27 alle immissioni in ruolo, nell’a.s. 27/28 nuovamente alla mobilità;
- il 50% destinato alla terza fase della mobilità è ulteriormente suddiviso fra: trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali (25%).
Mobilità docenti 2025: rinuncia solo per gravi motivi
I docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio non possono effettuare rinuncia eccetto che per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e solo se se il posto di provenienza sia rimasto vacante e la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. La richiesta di rinuncia può essere soddisfatta a condizione che il posto di provenienza del richiedente non sia stato occupato nell’ambito dei movimenti e la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni riguardanti la gestione dell’organico di fatto.











