Doppio cognome: con la pubblicazione di oggi sulla Gazzetta Ufficiale, la sentenza della Corte Costituzionale in merito alla questione del doppio cognome per i figli diviene efficace.
Già lo scorso aprile, nelle motivazioni della sentenza, la Corte Costituzionale aveva espresso perplessità sull’attribuzione automatica del cognome del padre, definendo tali norme come illegittime perché rafforzano un concetto di disuguaglianza tra i genitori che “si riverbera e si imprime sull’identità del figlio“.
Doppio cognome: cosa succede adesso?
Ma cosa cambierà nel concreto, adesso? Si stabilisce che“il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico“.
Si esplicita che le nuove disposizioni verranno applicate tanto nel caso di figli nati all’interno o fuori dal matrimonio quanto ai figli adottati. Naturalmente il compito di definire le ulteriori disposizioni normative spetta al Parlamento.
Bisognerà anche capire come risolvere nell’eventuale caso in cui uno dei due genitori avesse già il doppio cognome.
Normativa attuale
All’atto della rivelazione anagrafica conseguente il parto, il doppio cognome può essere registrato all’ufficio di Stato civile oppure in ospedale con il consenso di entrambi i genitori. Ma resta un cavillo da risolvere: il cognome paterno precede per ordine quello materno.
Per scegliere l’ordine dei cognomi bisognerà attendere l’entrata in vigore di una circolare ministeriale e di una legge che modifichi la normativa attuale in merito alle regole degli uffici dello stato civile.
In assenza di ciò e nel caso in cui si scegliesse di utilizzare come primo cognome quello della madre, spetterebbe ai giudici la decisione definitiva.
Retroattività
Eventuali modifiche dovrebbero risultare retroattive, dunque riguardare anche i maggiorenni.
Per il momento, un maggiorenne desideroso di modificare il proprio cognome, potrebbe presentare un’istanza con tanto di motivazione al Prefetto della propria provincia, il quale può accettare o rifiutare la richiesta.