Sono state ufficializzate le prove scritte suppletive per il Concorso straordinario per l’insegnamento. Ciò è avvenuto dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte relative al Concorso scuola di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’8 luglio 2020 e con pubblicazione della nota ministeriale n. 12547 del 23 aprile 2021 .
Tali prove, per titoli ed esami, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 14 e il 20 maggio e si terranno nelle relative regioni dove i diversi candidati hanno presentato domanda.
Concorso scuola straordinario: le prove
Le prove concorsuali in questione hanno preso il via ad ottobre e novembre 2020 e sono state, poi, sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha bloccato l’intero Paese e ne ha reso impossibile l’espletamento.
Nel mese di febbraio 2021, in seguito alla pubblicazione di un Protocollo ad hoc, il concorso è stat0 riavviato e le prove concluse nonostante la situazione epidemiologica fosse ancora in alto mare.
Questo ha fatto sì che molti siano stati gli aspiranti costretti, a causa di sintomi o contatti con soggetti positivi, a rinunciare allo svolgimento delle prove per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Da qui l’idea di concedere una seconda opportunità, attraverso la riapertura dei termini per lo svolgimento delle prove suppletive
Concorso straordinario: chi può partecipare alle prove suppletive?
Non si tratta, quindi, di una riapertura generale dei termini in quanto essa sarà riservata solo a coloro che abbiano presentato istanza di ricorso e abbiano ricevuto un parere giurisdizionale favorevole.
Si tratta di tutti coloro che sono stati esclusi causa Covid-19 e che risultavano, quindi, in isolamento fiduciario o quarantena alla data di svolgimento delle prove.
Gli elenchi dei partecipanti alle prove suppletive del concorso scuola sono via via pubblicati dai diversi Uffici Scolastici Regionali.
Saranno, dunque, ammessi a partecipare alle prove suppletive tutti quei candidati che, appartenendo alle procedure di concorso delle regioni per le quali è stato previsto lo svolgimento delle prove suppletive, pur non figurando negli elenchi pubblicati dagli USR, siano in possesso di una pronuncia che ne legittimi l’accesso.
Secondo la nota ministeriale non saranno ammessi alle prove suppletive “i candidati appartenenti a classi di concorso non calendarizzate o che concorrono per regioni diverse da quelle per le quali è previsto lo svolgimento della prova”.