Aggiornato il punto 17 della domanda per le graduatorie supplenze. Ora si richiede di aver prestato servizio "senza demerito".
Aggiornate le preferenze per quanto riguarda le graduatorie supplenze. Un milione circa di aspiranti docenti sono alle prese in questi giorni con la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata entro il prossimo 6 agosto. Il Ministero ha deciso di rimpiazzare nel bando la parola “lodevole servizio” con “senza demerito”, questo dopo alcune perplessità in merito espresse dai sindacati.
Proprio uno di questi dubbi aveva riguardato l’ambiguità del punto 17, in cui si richiedeva all’aspirante di dichiarare di aver: “17) prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione”. La dicitura è stata sostituita dalla preferenza Q del 2017, ovvero: “17) Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.
In questo caso, aggiornato il punto 17, si chiede al candidato il requisito di aver svolto sevizio a scuola, anche come personale ATA, per almeno un anno, così da poter segnare la preferenza. “Senza demerito” sta qui ad indicare che l’aspirante non ha ricevuto alcun tipo di sanzione e “non meno di un anno” va riportato all’annualità con la quale si conteggia il servizio.
Saranno considerati validi dal ministero solo i servizi svolti nella scuola statale. Non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti in scuole paritarie (legalmente riconosciute), pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate.
Nell’ultima voce invece si legge: “Aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni”. In questo caso può indicare la preferenza chi ha svolto servizio in amministrazioni pubbliche diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali, ecc.) e non sia stato, anche in questo caso, oggetto di sanzioni disciplinare durante il periodo dell’incarico. È valido anche il servizio inferiore ad un anno. Può essere inserito anche per lo svolgimento del servizio civile/militare.
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