Internet e i complessi meccanismi di funzionamento dei motori di ricerca, improntati sulla conservazione espongono le persone ad un rischio sempre maggiore per la loro stessa reputazione. Tuttavia, dal 2014, Google permette agli utenti di segnalare i link ritenuti dannosi, così da poter procedere eventualmente con la de-indicizzazione. Vediamo come funziona.
La rivoluzione informatica ha cambiato ogni cosa. L’avvento dei personal computer prima, del word wide web dopo, dei motori di ricerca e dei social network oggi, ha stravolto il nostro modo di vivere la vita, di pensare, leggere e persino scrivere. Ha fondato un nuovo assetto sociale e un nuovo assetto economico globale, fondato sui Big data, sulle informazioni e sui dati personali, come nuovi beni di inestimabile valore.
La nuova società dell’informazione, essendo essa stessa figlia di una rivoluzione (quella informatica) ha portato importanti conquiste, ma ha portato con sé anche importanti sfide e quesiti, che ancora non trovano una soluzione. La prima macro-questione fra tutte è sicuramente quella di trovare un punto di incontro tra diritto e internet. Due mondi così antitetici: da un lato norme e divieti, dall’altro assoluta libertà e nessun vincolo. È evidente che lo sforzo che ha fatto e cerca sempre di compiere il diritto è quello di adattarsi alla nuova società, creando di volta in volta fattispecie nuove non solo di reati, ma soprattutto per quanto riguarda l’affermazione di diritti e doveri dei singoli.
Ad esempio, la recente legge sul revenge porn, emanata in Italia l’agosto scorso, è emblematica di come l’ordinamento giuridico italiano stia cercando di colmare le enormi lacune giuridiche che si sono venute a creare dalla rivoluzione informatica stessa. Ed è in questa opera di “inseguimento” del diritto nei confronti del mondo di internet, che talvolta si avverte l’inadeguatezza e il ritardo nel dare formulazione e soluzione giuridica a tali nuovi e molteplici quesiti.
Tra gli innumerevoli quesiti che nascono dall’incontro e dal tentativo di equilibrio tra internet e il diritto, vi è il tema della privacy, del trattamento dei dati personali e ancora di più probabilmente il tema del diritto all’oblio. Tale diritto nato dall’elaborazione della dottrina civilistica già nel secolo scorso, nella sua tradizionale accezione, indicava il diritto di un soggetto a non vedere ripubblicate alcune notizie relative a vicende, rispetto all’avvenimento delle quali fosse trascorso un notevole lasso di tempo. In poche parole, il diritto a essere dimenticati.
Tuttavia, con l’avvento di internet l’oblio assume un significato del tutto nuovo. Infatti la rete è una memoria infinita: su internet (quasi) tutto permane e vige la regola della conservazione. Se digitando sui motori di ricerca un evento, una notizia o il nome di una persona si continua ad avere accesso ad informazioni “vecchie”(non recenti), appare così estremamente difficile vedere garantito il diritto ad essere dimenticati.
Da tenere conto, a questo proposito, il diritto di espressione, ma soprattutto il diritto di informazione e cronaca, che si esprime non solo nella possibilità che attraverso il web, più o meno tutti possono scrivere e diffondere notizie(da qui il problema correlato delle fake news), ma anche e soprattutto il diritto delle persone e degli utenti di essere informati, anche quando si tratta talvolta di vicende datate, legate a persone. Il diritto all’oblio dovrà quindi essere bilanciato con le istanze relative al diritto all’informazione. Un caso concreto, portato innanzi alla Corte di Giustizia Europea nel 2014 ha dato una riposta, giudicata più o meno soddisfacente per garantire il diritto all’oblio su internet. Parliamo del celebre caso Google Spain.
Il caso Google Spain, nato da un rinvio pregiudiziale di una sentenza data dall’Agenzia spagnola per la protezione dei dati e rifiutata da Google, è divenuto leading case in materia. La Corte di Giustizia Europea ha sancito in quell’occasione il cosiddetto diritto alla de-indicizzazione dai motori di ricerca Google degli url dannosi per la reputazione del ricorrente. Il caso si fondava sulla circostanza che ogni volta che un utente di internet digitava e cercava il nome del sig. Costeja Gonzalez nel motore di ricerca del gruppo Google otteneva dei link verso due pagine di un quotidiano locale, relative all’anno 1998, delle quali non c’era più alcun risvolto nel presente. La stessa sentenza negava, tuttavia, la cancellazione medesima delle notizie, lecitamente pubblicate dal quotidiano locale, fonte originaria, all’epoca del loro avvenimento.
Il diritto all’oblio quindi nell’era dell’informazione digitale, dove i giornali online conservano le notizie, viene il più delle volte garantito attraverso la de-indicizzazione dai motori di ricerca, per la quale non occorre rivolgersi al giornale o sito web ma a Google stesso. La notizia, infatti, come nel caso Google Spain, molto spesso permane visibile su internet, ma solo se si visita l’archivio del sito web.
Oggi, sono numerosissimi i casi in cui digitando il proprio nome su Google, si risale a notizie datate, che magari fanno parte di un passato che vogliamo dimenticare, rispetto al quale ci vogliamo riscattare e non vogliamo che determini ancora il nostro presente. Oggi che la maggior parte dei datori di lavoro controllano i profili social e le tracce sul web che ci sono degli aspiranti candidati, il risultato delle ricerche di Google relative al proprio nome è spesso il biglietto da visita e la lettera di presentazione più importante.
A tal fine, proprio per permettere la rimozione dei link considerati dannosi per la web reputation degli utenti, Google poco tempo dopo la sentenza del 2014 un modulo online che i cittadini dei paesi membri della UE (ma anche di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono utilizzare per sottomettere al motore di ricerca le loro richieste di de-indicizzazione.
Il modulo richiede all’utente i propri dati anagrafici, una copia digitale del documento d’identità e url “incriminato” ritenuto l’oggetto della violazione. Per tale scopo Google richiede all’utente anche il nome utilizzato per la ricerca a partire dal quale si è rinvenuto il link dannoso per la reputazione personale e il motivo della rimozione, specificando il tipo di correlazione tra le informazioni personali identificate sopra e la persona per conto della quale viene fatta questa richiesta e perché si ritiene che tali informazioni personali debbano essere rimosse. Una volta inviata la richiesta, sarà un’equipe di esperti a valutare se accordare la rimozione dell’url dai risultati delle ricerche per il singolo caso concreto.
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