Sul sito dell’Università di Catania, nella sezione “pagamenti”, è possibile trovare le procedure per pagare la tassa restante relativa all’Anno Accademico 2017/18. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 maggio 2018, pena l’aggiunta di una mora alla somma dovuta:
La tassa viene calcolata in base a tre tipologie di fasce di studenti: iscritti al primo anno accademico, regolari con crediti ed irregolari. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il nuovo sistema PagoPa.
Si ricorda che sono esenti dal pagamento della terza rata (così come lo sono stati della seconda):
- gli studenti vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio o dei prestiti d’onore per l’anno accademico 2016-17;
- gli studenti con un’invalidità non inferiore al 66% che facciano pervenire, entro i termini per l’iscrizione, al CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata) , Via A. di Sangiuliano, 259 – 95131 Catania, tel. 0957307181 (www.cinap.unict.it), copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione”;
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all’articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall’Università o dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri;
- gli studenti che per l’anno accademico 2016-17 siano assegnatari di borse di studio concesse dall’Università;
- gli studenti di cui al punto 4.3. della Guida dello studente, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- gli studenti che intendano riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di fatto per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno (vedi punto 4.3.);
- gli studenti vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere, o categorie equiparate, ovvero i familiari superstiti.