Chi già riceve il Reddito di cittadinanza, potrà beneficiare di un ulteriore bonus per avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale o una cooperativa. Il bonus dal valore di 4.680 euro era stato proposto in un decreto dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, per poi divenire concreto con il messaggio 3212 del 24 settembre 2021 dell’Inps.
Cos’è il nuovo bonus
Secondo la legge, i beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro il primo anno di percezione del reddito; il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità, da corrispondere in un’unica soluzione, con un limite di 780 euro mensili, arrivando a 4.680 euro.
Come presentare domanda
L’Inps ha comunicato che è possibile presentare domanda, compilando il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”. Il modello può essere compilato attraverso il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; presso gli Istituti di patronato o i Centri di assistenza fiscale.
Chi può richiedere il Bonus
I soggetti richiedenti del Bonus devo avere i seguenti requisiti:
- essere, al momento della richiesta, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione;
- aver avviato entro il primo anno un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non aver cessato, nei dodici mesi precedenti, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non aver sottoscritto, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto.