Pos e credito d’imposta – Sono previste due importanti novità riguardanti i professionisti ed aventi come finalità quella di incentivare sempre più i pagamenti digitali e l’utilizzo del POS. Queste due misure riguardano l’utilizzo del contante e il riconoscimento di un credito di imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per i pagamenti tramite POS.
L’utilizzo del contante
Già iniziata da tempo la stretta sull’uso del contante, al fine di contenere l’evasione. Ad oggi la stretta continua ed in particolare, per i professionisti impegnati nel processo di dematerializzazione dei propri studi, dal 1° Luglio la soglia per l’utilizzo del contante verrà ridotta a 1.999,99 euro. Inoltre, ci sarà un’ulteriore abbassamento a partire dal 1° Gennaio 2022 che porterà la soglia ad abbassarsi a 999,999 euro.
Credito d’imposta: come calcolarlo
La seconda misura riguarda il riconoscimento di un credito di imposta pari al 30% sulle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate tramite POS, quindi con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infatti, installare un POS per consentire i pagamenti elettronici comporta al professionista il pagamento di commissioni agli intermediari. Quindi, al fine di incentivare i pagamenti tramite mezzi alternativi al contante è previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per questo tipo di transazioni.
Per calcolare il credito spettante, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui matura e in tutti quelli successivi fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo, i professionisti e gli esercenti riceveranno, mensilmente e telematicamente, l’elenco di tutte le transazioni effettuate e di tutte le commissioni addebitate.
Il credito di imposta potrà, poi, essere utilizzato a partire dal partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito di imposta, inoltre, non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap.