Sin dallโ1 agosto scorso, giorno in cui รจ stato presentato, il ddl Pillon non ha smesso di far discutere. Non solo la nuova proposta di legge ha attirato le feroci critiche dei movimenti femministi che hanno dato il via alla contestazione ma ha messo in allarme addirittura lโOnu. Due relatrici speciali delle Nazioni Unite hanno infatti espresso un giudizio negativo sulla misura affermando che il testo del ddl โintrodurrebbe disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione, alimentando la disuguaglianza e la discriminazione basate sul genere, e privando le vittime di violenza domestica di importanti protezioniโ.
Anche se al momento sembra โcongelatoโ e non si conoscono le sorti future dellโiter legislativo della proposta di legge, la mobilitazione contro il ddl Pillon continua in tutta Italia. A Catania, รจ nata un comitato โNo DDL Pillonโ allโinterno del quale fanno parte diverse sigle sindacali, associazioni e centri antiviolenza. Il Comitato ha proposto una raccolta firma per dire no al disegno di legge, invitando i cittadini ad esprimere il proprio dissenso nelle giornate del 4 e 5 maggio dalle 16,30 alle 20,30 in via Etnea allโingresso della Villa Bellini.
Ma che cosa prevede realmente il DDL Pillon? Abbiamo intervistato Cinzia Cambria, professoressa di Diritto di Famiglia allโUniversitร di Catania per far luce sui punti principali e allo stesso tempo piรน controversi della proposta.
Il DDL Pillon, come si legge nellโintroduzione della proposta stessa, contiene โnorme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialitร โ. Tuttavia, al di lร delle singole norme e delle finalitร insite nella misura stessa, occorre innanzitutto rilevare un fenomeno generale dal quale parte e si muove lโintera proposta: vale a dire la degiurisdizionalizzazione del diritto di famiglia. In pratica, il ddl Pillon vorrebbe limitare significativamente la discrezionalitร del giudice nellโapprezzamento dellโinteresse del minore in caso di conflittualitร fra i genitori. Al giudice vorrebbe cosรฌ sostituito il legislatore che dovrebbe identificare lโinteresse del minore attraverso una pianificazione rigida di ogni aspetto della sua vita, perfettamente diviso in tempi paritari tra i due genitori.
โNel diritto di famiglia – spiega la professoressa Cambria-ย nel tempo, il ruolo del giudice รจ diventato sempre piรน incisivo: il giudice non attua piรน soltanto la legge, ma la “crea” lui stesso nel momento in cui la applica. Il giudice infatti, dovendo tenere conto del singolo caso concreto, gode di una certa discrezionalitร . Tale discrezionalitร puรฒ essere rischiosa perchรฉ mette a rischio la certezza del diritto, ma si tratta di un rischio che bisogna correre dal momento che vi sono in gioco gli interessi dei bambini. Nel tempo, infatti, si รจ affermato sempre di piรน il diritto del minore, il cosiddetto โbest interest of childโ, principio che sancito da convenzioni e trattati internazionali, รจ stato recepito dai giudici italiani ed รจ direttamente applicabile.โ
Passando ad analizzare perรฒ nel dettaglio i diversi articoli del ddl, vi sono alcuni punti centrali (tra lโaltro i piรน criticati) su cui รจ bene fare chiarezza. Questi sono: a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta.
1. Mediazione civile obbligatoria
Nellโambito delle procedure per la separazione e il divorzio, il ddll Pillon, come si legge allโart 1 dello stesso, mira ad introdurre una nuova figura professionale, quella del mediatore familiare. Ma in cosa consiste esattamente la procedura della mediazione familiare? Allโart 3 par.2-3 si legge โLe parti devono rivolgersi a un mediatore familiare[โฆ]. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare รจ volontariamente scelta dalle parti e puรฒ essere interrotta in qualsiasi momento. Lโesperimento della mediazione familiare รจ comunque condizione di procedibilitร secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.”
Questo articolo rappresenta in sรฉ alcune criticitร . โLa mediazione civile obbligatoria – dichiara la docente – รจ giร di per sรฉ una contraddizione perchรฉ la mediazione, solitamente usata in ambiti economici e penali non รจ mai obbligatoria, bensรฌ volontaria. Il mediatore รจ un soggetto terzo che vuole creare un dialogo tra le parti, le quali volontariamente scelgono di ricorrere a tale strumento. Attraverso tale ddl si vuole introdurre lโobbligatorietร della mediazione. Infatti, confondendola con la conciliazione, il ddl sembra voler fare entrare la mediazione allโinterno del processo giurisdizionale, rendendola anzi presupposto e precondizione per accedere al processo stesso di separazione tra i coniugi.
Altro punto dolente รจ lโonerositร della mediazione stessa che, a parte la prima seduta che รจ gratuita, รจ a spese delle parti. Sappiamo perรฒ che le condizioni economiche di uomo e donna il piรน delle volte non sono paritarie e la maggior parte dei casi la figura che viene lesa รจ quella della donna, che nel nostro welfare non รจ ben garantita. Il ddl inoltre non tiene conto dei casi di violenza o abuso, andando contro la Convenzione di Istabul, che vieta espressamente la mediazione nei casi di violenza o abuso.”
2. Affidamento condiviso in tempi paritari
Lโaltro importante tema, forse il piรน rilevante, regolato dal DDL รจ quello dellโaffidamento condiviso. La norma vorrebbe andare a sostituirsi allโattuale decreto legislativo del 2006 in materia, che secondo i senatori proponenti non tutelerebbe abbastanza il diritto dei padri alla genitorialitร ; mentre la riforma contenuta nel ddl potrebbe essere una misura di contrasto efficace alla cosiddetta “alienazione parentale”.
Lโart 11 della proposta sancisce che โindipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilitร e di impegni e con pari opportunitร . Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilitร materiale.โ La domanda che รจ spesso sorta in relazione a tale articolo verte sulla reale capacitร di questa norma di tutelare lโinteresse e benessere dei minori.
โTale norma – afferma la docente โ con la sua visione adultocentrica e con il diritto alla bigenitorialitร a tutti i costi, finisce per negare la responsabilitร genitoriale stessa, che dovrebbe essere esercitata attraverso un intervento significativo di ciascun genitore nella vita del figlio e non attraverso una mera divisione temporale del tempo da trascorrere con entrambi i genitori. Il ddl vuole fare una quantificazione matematica delle relazioni sociali: dividendo il tempo del bambino in 12 giorni minimi al mese da trascorrere dal padre e 12 dalla madre, la proposta priva in questo modo il figlio di stabilitร e serenitร .โ
Oltre a non prendere realmente in considerazione lโinteresse del minore, la proposta di legge sembra partire da basi e fondamenti errati sulla realtร sociale italiana.Il ddl, infatti, non sembrerebbe tenere conto della struttura sociale e dei ruoli di uomo e donna nel nostro paese. In Italia, diversamente dai paesi nordici ai quali sembrerebbe ispirarsi il ddl, la donna non gode di una condizione egualitaria. In Italia รจ sulla donna che gravano la maggior parte delle attivitร domestiche e di cura dei bambini e degli anziani, in si aggiunge uno scarso sistema di welfare. La donna รจ inoltre maggiormente penalizzata nellโingresso nel mondo del lavoro, cosรฌ come รจ maggiormente discriminata allโinterno degli ambiti lavorativi stessi per le condizioni e le paghe ricevute.
3. Mantenimento in forma diretta
Infine, il DDL propone il mantenimento in forma diretta, strumento considerato ancora una volta a svantaggio della donna, che rappresenta il piรน delle volte la parte economicamente piรน debole.
“Il mantenimento diretto da un lato โ chiarisce la professoressa โ tiene conto di un importante istituto giuridico, quello dellโautonomia negoziale. Garantire la libertร , la volontarietร dellโaccordo รจ un pregio, ma cโรจ sempre un rischio riferibile alla debolezza economica di una delle parti. Qui il ruolo del giudice รจ strategico, perchรฉ egli dovrebbe garantire la libertร dellโaccordo, ma tutelando e riconoscendo dei principi e limiti inderogabili. Tuttavia, il mantenimento in forma diretta allo stesso tempo potrebbe fare aumentare la conflittualitร tra i coniugi ma soprattutto potrebbe rendere complessa la soddisfazione di necessitร e bisogni contingenti del minore. Laddove una delle parti si trovasse in difficoltร economica e vi fosse un bisogno urgente, si potrebbero avere delle difficoltร a reperire il denaro per sopperire a quel bisogno, ledendo il minore stesso.”
In sostanza, con tale strumento il ddl andrebbe ad eliminare lโattuale assegno di mantenimento, generalmente conferito dal padre alla madre per la soddisfazione dei bisogni del minore. Il mantenimento dovrebbe essere cosรฌ equamente diviso tra i genitori in proporzione e rispettivamente ai tempi in cui il bambino risiede presso ciascun genitore. La norma nata per contrastare quelle situazioni estreme di cui talvolta si sente parlare, in cui certi padri faticano a mantenere i figli e finiscono per vivere in macchina o andare a mangiarealla caritas, in realtร non tiene conto delle differenze economiche esistenti tra i coniugi, presupponendo unโeguaglianza economica tra le parti, che raramente esiste in Italia.
โDobbiamo riflettere sul fatto che esistono differenti e complessi interessi in gioco, a partire dallโinteresse del minore a quello dellโuguaglianza, della paritร e della libertร educativa dei genitori. Tale complessitร perรฒ puรฒ essere ricondotta a punti di equilibrio. Va valorizzato il ruolo di mediatore, che deve mediare tali interessi ma nel rispetto della volontร . Dato che le relazioni familiari sono il luogo di espressione massime di costruzione della personalitร , non si puรฒ sottrarre tale spazio alla libertร dellโindividuo. La strada รจ quindi proprio quella di trovare degli strumenti che possano mediare tra la libertร degli individui e dei limiti inderogabili che garantiscano principi e interessi generali di ordine pubblico“, conclude la docente.