Esattamente come per la Medicina, dove troviamo la distinzione tra medico generico e medico specialista, anche nel caso della Giurisprudenza, negli scorsi anni, è stata introdotta la separazione tra avvocato generalista, il classico avvocato di famiglia a cui rivolgersi per richiedere un parere e con la soluzione sempre a portata di mano, e l’avvocato specialista, quello specializzato in un determinato settore del diritto e che conosce la sua materia meglio di chiunque altro.
Sempre più spesso le aziende o i clienti, difatti, richiedono un avvocato in grado di seguirli passo dopo passo e con una conoscenza specifica, perché il susseguirsi delle norme richiede una competenza particolare e un’accurata conoscenza del settore che si sta trattando, cosa che un classico avvocato generalista non è in grado di fare. Il DM numero 144 dell’agosto 2015, che aveva riformato l’avvocatura, aveva introdotto per questo motivo la figura dell’avvocato specialista.
Per adeguarsi alla normativa era stato approntato dal Ministero della Giustizia un regolamento sulle specializzazioni forensi che però è stato bocciato dalla giustizia amministrativa: prima il Tar, con la sentenza numero 4424 del 14 aprile 2016, e poi il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 5575 del 28 novembre 2017, avevano frenato le specializzazioni degli avvocati per limitare il numero delle materie in cui specializzarsi.
Gli elementi di criticità del precedente regolamento erano ravvisati, appunto, nella generica suddivisione dei settori e nella mancata specificazione delle modalità di svolgimento del colloquio da tenere dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Il neo ministro della Giustizia ha presentato ora nuovamente il regolamento per ottenere il relativo parere al Consiglio Nazionale Forense con nuove specializzazioni, individuando all’interno dei settori tradizionali del diritto, civile, penale e amministrativo, indirizzi di specializzazione di importanza crescente.
Lo schema del decreto ministeriale prevede che l’avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non più di due dei dieci settori di specializzazione previsti:
- Diritto Civile: con indirizzo in diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori; diritto successorio; diritti reali, condominio, locazioni; diritto delle assicurazioni, e della responsabilità professionale; diritto agrario; diritto commerciale; diritto industriale e della proprietà intellettuale; diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; diritto dell’esecuzione forzata; diritto bancario e dei mercati finanziari.);
- Diritto Penale: con indirizzo in diritto penale della persona, dei minori e della famiglia; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia; diritto penale dell’economia e dell’impresa; diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; diritto dell’esecuzione penale.);
- Diritto Amministrativo: con indirizzo in: diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; diritto urbanistico e dell’edilizia; diritto dell’ambiente; diritto sanitario; diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse generale; diritto delle autonomie territoriali e contenzioso elettorale.);
- Diritto del Lavoro e della previdenza sociale;
- Diritto Tributario, fiscale, doganale;
- Diritto Internazionale;
- Diritto dell’Unione Europea;
- Diritto dei Trasporti e della navigazione;
- Diritto della concorrenza;
- Diritto dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali.
Inoltre, chiarisce il decreto, il titolo di specialista in uno dei tre settori tradizionali del diritto (civile, penale o amministrativo) si acquisirà unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi specifici elencati nel provvedimento.
Per ottenere il titolo di avvocato specialista si dovrà sostenere un colloquio davanti al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere discrezionale viene limitato dal nuovo regolamento, perché adesso il titolo verrà rilasciato da una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione, da un membro avvocato nominato dal Consiglio Nazionale Forense, ed infine, i restanti membri saranno nominati dal Ministero della Giustizia.
La Commissione sarà presieduta da uno dei membri nominati dal ministero e delibererà a maggioranza dei componenti una proposta motivata di rigetto o di diniego della domanda di specializzazione.