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Bonus sicurezza 2026: cos’è e come funziona

Bonus sicurezza 2026: Requisiti, pagamenti, lavori ammessi e documenti necessari per non perdere il beneficio

Bonus sicurezza 2026: Il Bonus sicurezza 2026 consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per installare sistemi di protezione degli immobili, come antifurti, allarmi, videosorveglianza e altri interventi finalizzati a migliorare la sicurezza della casa.
L’agevolazione rientra nel più ampio bonus ristrutturazione e prevede una detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per seconde case o altri immobili, su un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi.

Bonus sicurezza 2026: aliquote e detrazione fiscale

Le percentuali di detrazione variano in base alla tipologia di immobile:

  • 50% per interventi effettuati sulla prima casa;
  • 36% per lavori su seconde abitazioni o immobili diversi.

La detrazione viene recuperata direttamente dall’IRPEF dovuta, suddivisa in dieci quote annuali uguali.

Chi può accedere

Possono usufruire del Bonus sicurezza 2026 tutti i soggetti che detengono l’immobile con un titolo valido, tra cui:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • usufruttuari e titolari di altri diritti reali di godimento;
  • inquilini e comodatari, con il consenso del proprietario;
  • soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
  • imprenditori individuali, solo per immobili non strumentali;
  • familiari conviventi, conviventi di fatto e coniugi separati che sostengono le spese.

Come effettuare il pagamento

Per accedere all’agevolazione è obbligatorio utilizzare il bonifico parlante, bancario o postale. Non sono ammessi contanti, assegni, carte di credito o bonifici ordinari.
Nel bonifico devono essere indicati:

  • la causale normativa (articolo 16-bis del DPR 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che esegue i lavori.

Interventi ammessi dal bonus sicurezza 2026

Il Bonus sicurezza 2026 copre esclusivamente interventi stabili e integrati nell’immobile, finalizzati alla prevenzione di atti illeciti. Tra quelli ammessi rientrano:

  • installazione di porte blindate;
  • grate di sicurezza per finestre e balconi;
  • recinzioni, cancellate e muri perimetrali;
  • sostituzione di serrature e spioncini;
  • vetri antisfondamento;
  • impianti di videosorveglianza installati da professionisti.

Spese escluse dal bonus sicurezza 2026

Non danno diritto alla detrazione:

  • contratti con istituti di vigilanza;
  • sistemi antifurto o telecamere portatili non fissate all’immobile;
  • acquisto di dispositivi senza installazione;
  • porte interne rinforzate non destinate alla protezione verso l’esterno.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2019, ha chiarito che l’intervento deve essere strutturale e finalizzato alla sicurezza dell’edificio.

Consigli utili per non perdere il bonus

Per evitare errori che possano far decadere l’agevolazione è consigliabile:

  • richiedere un preventivo dettagliato, specificando la finalità di sicurezza;
  • affidarsi a imprese abilitate;
  • ottenere fatture chiare e complete, con la descrizione degli interventi.

Documenti da conservare per il bonus sicurezza 2026

È fondamentale conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.

Documenti di spesa e pagamento

  • fatture intestate al beneficiario;
  • ricevute dei bonifici parlanti.

Documentazione tecnica e amministrativa

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (se non servono titoli edilizi);
  • certificazioni di conformità rilasciate dall’installatore;
  • dati catastali dell’immobile.

Documenti richiesti in casi specifici

  • prova della convivenza, se la spesa è sostenuta da un familiare;
  • consenso del proprietario per inquilini e comodatari.

Per il Bonus sicurezza 2026 non è obbligatorio l’invio della comunicazione all’Enea, salvo il caso in cui l’intervento comporti anche un risparmio energetico certificabile.

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