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Supplenze ATA: rinuncia tacita, ma la graduatoria resta intatta

Supplenze ATA, non rispondere equivale a rinuncia, ma non porta esclusione: guida alla normativa 2025/26

Supplenze ATA: Nel nuovo anno scolastico 2025/26, una novità importante per il personale ATA: non rispondere a una convocazione di supplenza equivale a rinuncia, ma non comporta l’esclusione dalle graduatorie. In altre parole, chi sceglie di non accettare un incarico non subirà sanzioni né depennamenti, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale sulle supplenze ATA.

Valido per tutte le fasce: prima, seconda e terza

La disposizione riguarda tutte le fasce territoriali e di istituto: prima, seconda e terza. La circolare precisa che la semplice mancanza di risposta alla convocazione – ad esempio via mail – è considerata una rinuncia implicita, ma in nessun caso si applicano provvedimenti disciplinari. Nemmeno nei casi di mancata presa di servizio o rifiuto della proposta di incarico.

Questo principio è stato confermato anche da fonti giuridiche del settore scuola, che sottolineano come non ricorrano, in questi casi, le condizioni previste dall’articolo 3 del D.M. n. 430/2000 per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 dello stesso regolamento.

Supplenze ATA: Differenze per fasce e deroghe normative

Sebbene la regola generale sia chiara, è bene fare delle precisazioni. Fonti del settore rilevano che:

  • Nella terza fascia, la rinuncia a una supplenza (proroga, conferma o proposta) non comporta alcuna penalità: l’aspirante rimane inserito nella graduatoria e potrà essere convocato successivamente.
  • In prima e seconda fascia, alcune normative specifiche prevedono che un rifiuto ingiustificato di incarico possa impedire nuove assegnazioni nella stessa graduatoria per l’anno scolastico in corso, anche se in certi contesti la circolare ministeriale ha escluso l’applicazione automatica dell’esclusione.

In altre parole: la circolare attuale chiarisce che, per l’anno 2025/26, non si applicheranno le sanzioni previste in passato nei casi di rinuncia o mancata presa di servizio.

Cosa significa “non rispondere = rinuncia”

Quando una scuola invia una convocazione tramite email o PEC per una supplenza ATA, solitamente indica un termine entro cui bisogna rispondere. Se il candidato non risponde entro il termine, il sistema lo considera come formale rinuncia all’incarico. Tuttavia, con la normativa aggiornata, questo non attiva alcuna sanzione.

È importante sottolineare che non rispondere non è obbligatorio e non è penalizzato, ma non accedere all’incarico significa perdere l’opportunità specifica proposta in quel momento.

Supplenze ATA: Vantaggi e rischi della scelta

Questa misura offre maggiore libertà al personale ATA, che potrà valutare le offerte di supplenza senza timori di perdere il diritto a future convocazioni. È utile, ad esempio, nel caso in cui la proposta sia troppo distante geograficamente o incompatibile con altri impegni.

Tuttavia, chi è in prima o seconda fascia dovrà fare attenzione a non accumulare rinunce ingiustificate che, in passato, potevano causare penalizzazioni, anche se per il 2025/26 l’attuale circolare intende evitarle.

Supplenze ATA: Cosa fare se ricevi una convocazione

  1. Verifica contenuto e scadenza della convocazione (email, PEC o altra modalità indicata).
  2. Se accetti, rispondi secondo le istruzioni fornite.
  3. Se non puoi o non vuoi accettare, non è obbligatorio rispondere; il silenzio viene considerato una rinuncia.
  4. Tieni traccia delle comunicazioni e conserva eventuali motivazioni o documentazione utile, nel caso in cui servano giustificazioni in futuro.
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