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Covid-19, prorogate disposizioni ministeriali: l’ordinanza

Di seguito tutti i dettagli riguardanti la nuova Ordinanza sulle disposizioni legate all'epidemia di Covid-19.

L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia ha diramato l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Dicembre 2023, intitolata “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”. Con questa si prorogano di sei mesi (quindi fino al 30 giugno 2024) le disposizioni ministeriali impartite con l’Ordinanza del 28 Aprile 2023.

Quando usare i dispositivi di protezione

Secondo l’Ordinanaza, tenendo in considerazione le situazioni di fragilità presenti all’interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali in relazione all’attuale scenario epidemiologico deII’infezione da Covid-19, l‘utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è da ritenersi obbligatorio nei seguenti contesti:

  • per operatori, visitatori e utenti all’interno di tutti i reparti di degenza delle strutture sanitarie;
  • per operatori, visitatori e utenti all’interno di tutti gli ambulatori/centri specialistici a cui afferiscono pazìenti fragili/immunodepressi (es: pazienti in trattamento chemio/radioterapico, pazienti in trattamento dialitico);
  • in tutte le sale d’attesa delle strutture sanitarie, compreso Pronto Soccorso, limitatamente ai soggetti che presentino sintomatologia respiratoria;
  • in tutte le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali, di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Si precisa che non sussiste l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mastherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

È inoltre raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione per operatori, accompagnatori e utenti all’interno di tutte le sale d’attesa delle strutture sanitarie, compreso Pronto Soccorso, per i soggetti che non presentino sintomatologia respiratoria; tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a discrezione del medico.

Quando eseguire il tampone

È obbligatoria l’esecuzione di tampone diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 nei pazienti che accedono al Pronto Soccorso o al ricovero ospedaliero, anche in regime di DN e DS, in presenza di sintomatologia respiratoria o che sviluppino la stessa nel corso della degenza. Per questa axività si raccomanda di utilizzare i “Test antigenici“. Per poter proseguire la sorveglianza genomica, coordinata da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, deve esser eseguito un test molecolare in almeno il 20% dei soggetti risultati positivi, da processare presso i centri della rete regionale, appositamente individuati, per l’esecuzione dei sequenziamenti (All. 1). L’eventuale estensione dello screening all’ingresso di pazienti asintomatici, tramite Test antigenico, rimane a discrezione delle Direzioni delle Aziende Sanitarie considerate le tipologie di strutture presenti nei diversi presidi.

Per i pazienti che durante il ricovero ospedaliero sviluppino una sintomatologia respiratoria, si raccomanda l’esecuzione dei Test antigenici. Mentre rimane a discrezione del e Direzioni delle Aziende Sanitarie, l’effettuazione del test diagnostico antigenico, per i pazienti che devono essere trasferiti ad altri reparti e/o Presidi Ospedalieri, anche in assenza di sintomatologia respiratoria.

Inoltre, si ritiene necessario l’esecuzione di Test antigenico, per la ricerca di SARS-CoV-2, nei pazienti che accedono in presenza di sintomatologia respiratoria. L’eventuale estensione dello screening all’ingresso a pazienti asintomatici, con Test antigenico, rimane a discrezione delle Direzioni delle Aziende Sanitarie.

Si precisa infine che, per tutti i nuovi ingressi o rientri dal ricovero ospedaliero degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani è richiesta l’esecuzione di un Test antigenico.


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