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Riforma scuola: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 giugno 2022, la n. 79, che include anche le novità in merito al reclutamento docenti, e non solo.
Si ricorda che l’approvazione in Parlamento della riforma in questione risale allo scorso 28 giugno. Il provvedimento entra in vigore da oggi, giovedì 30 giugno ma si attendono i decreti attuativi. Cosa cambierà? Di seguito tutti i dettagli.
Riforma scuola: novità per reclutamento docenti
Sono particolarmente interessati a tale riforma coloro che ambiscono a diventare insegnanti: cambia, in particolare, la formazione e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Si stabilisce, adesso, un percorso abilitante di 60 CFU: la gestione è affidata agli atenei. Il percorso si concluderà con una prova finale che comprende uno scritto, oltre che una lezione simulata.
24 CFU: cosa succede?
I dubbi di molti, soprattutto di quanti li hanno già conseguiti, ruotano intorno ai 24 Crediti Formativi Universitari (CFU). Nel testo si esplicita che questi non verranno persi ma chi non li ha ancora acquisiti dovrà affrettarsi: il termine ultimo per farlo è fissato al prossimo 31 ottobre 2022.
I concorsi: addio ai test a crocetta
Grazie a questo genere di abilitazione sarà possibile prender parte ai concorsi a cattedra, annuali, che cambiano insieme al resto. Chiunque volesse affrontare le relative prove, dovrebbe sapere che non sarà più possibile trovare quesiti a crocette: questi verranno sostituiti da domande aperte.
Il percorso in sintesi
In sintesi, per occupare una cattedra occorrerà:
- ottenere una laurea magistrale (triennale per ITP);
- affrontare un percorso abilitazione di 60 CFU;
- prender parte ad un concorso;
- affrontare un anno di prova in servizio e superare il test finale e valutazione conclusiva.
Fase transitoria
Fino al 31 dicembre 2024, i candidati avranno la possibilità di partecipare ai concorsi a cattedra anche con soli 30 CFU (a patto che una parte di questi siano di tirocinio diretto) o con soli 24 CFU (conseguiti però entro il 31 ottobre 2022): i restanti crediti, invece, potranno esser ottenuti dopo il superamento del concorso a cattedra.
Docenti con tre anni di servizio
La partecipazione ai concorsi è riservata anche ai docenti che contino almeno tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso e nei cinque anni precedenti nelle scuole statali (valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99).
Il percorso successivo dipenderà dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.
Altre misure
Ma le novità in merito alla riforma scuola non sono finite qui. Tra gli altri provvedimenti estrapolati dal testo del maxi-emendamento:
- esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza;
- scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria;
- stop a taglio della carta docente, ma fino fino al 2024,
- una procedura concorsuale riservata agli insegnanti di religione precari;
- procedura straordinaria volta all’assunzione di insegnanti di sostegno;
- integrazione, entro il 31 luglio, dei titoli di accesso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze;
- accesso diretto al TFA sostegno da parte dei docenti abilitati e con tre anni di servizio su sostegno.