Green Pass: cosa rischia il personale scolastico sprovvisto? Ecco le sanzioni riservate a docenti ed ATA chiarite con una nota del Ministero dell’Istruzione.

Con l’introduzione del Green Pass arrivano anche nuove regole da rispettare. In effetti, è già stato stabilito in quali luoghi la certificazione risulterà necessaria: tra questi, anche le scuole.
L’arrivo del nuovo anno scolastico propone il ritorno della didattica in presenza per gli studenti, per cui non è ancora prevista la certificazione obbligatoria. Situazione diversa, invece, per i docenti e tutto il personale scolastico che dovranno mostrare la certificazione a lavoro o verranno sanzionati.
Come anticipato, la nota tecnica del Ministero dell’istruzione del 13 agosto 2021 fornisce nuove indicazioni sull’applicazione e sull’utilizzo della certificazione verde Covid 19 in tutte le scuole.
In base al decreto legge 111 del 6 agosto, l’obbligo della certificazione verde è valida per tutto il personale scolastico, dall’1 settembre al 31 dicembre.
Nella nota si legge anche che a chi risulterà sprovvisto di certificazione verde verrà riservata una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.
“La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro – si legge – . Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione“.
Si esplicita, inoltre, che la contestazione della sanzione dovrà essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia.
Ma cosa succede se non si possiede la certificazione verde? Il mancato possesso della certificazione è ritenuto “assenza ingiustificata”. Di conseguenza, il personale scolastico che non la possiede o non la esibisce al personale addetto al controllo, non può svolgere le proprie funzioni del profilo professionale occupato né può permanere all’interno dell’istituto.
Il personale scolastico giudicato come assente ingiustificato, decorsi cinque giorni di assenza, avrà sospeso il rapporto e non riceverà la retribuzione prevista, né altri compensi.
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