Approvato il nuovo Decreto 31 marzo 2021, varato dal Governo Draghi. Il provvedimento tiene conto di una serie di punti affrontati in queste settimane dal Parlamento. Si tiene conto infatti non solo del regime da attuare dopo le festività di pasqua, dove l’Italia diventerà tutta zona rossa, ma anche di questioni come la riapertura delle scuole, lo scudo penale per i medici che inoculeranno i vaccini e l’obbligo vaccinale.
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Decreto 31 marzo: l’obbligo vaccinale
Proprio in questi mesi aveva fatto molto discutere la scelta di alcuni medici ed infermieri no vax che si erano opposti alla somministrazione del siero vaccinale. Questi stessi operatori, continuando tuttavia a lavorare in corsia, hanno in alcuni casi fatto nascere alcuni focolai epidemici dopo essere entrati in contatto con soggetti fragili non ancora vaccinati.
A tal proposito l’opinione pubblica si è mobilitata al fine di normare l’attuale situazione e rendere obbligatori i vaccini per quanti lavorano nell’ambito sanitario. Il Governo ha quindi discusso se e come introdurre un decreto ad hoc al fine di stabilire chi dovesse obbligatoriamente sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e le conseguenze da attuare lì dove il provvedimento non venisse rispettato.
Dal nuovo decreto appare confermato l’obbligo di vaccinarsi, come si legge nella bozza, per quanto riguarda “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. Anche i farmacisti dovranno essere vaccinati, e la vaccinazione anti-Covid diventa un “requisito essenziale” per l’esercizio della professione.
Per chi rifiutasse di sottoporsi all’immunizzazione è previsto lo spostamento a mansioni diverse o di livello inferiore con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”, al fine di evitare contatti con soggetti fragili. Se ciò non fosse possibile, scatterebbe un periodo di sospensione che durerà al massimo sino al 31 dicembre 2021, durante il quale “non è dovuta retribuzione”.
Lo scudo penale
Altra questione è lo scudo penale per il personale sanitario che effettuerà le vaccinazioni. Gli operatori non saranno punibili per omicidio colposo e lesioni personali colpose “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano nazionale. La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.